Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1183/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1183 della Commissione, del 17 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Spišský šípkový lekvár (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 17/06/2025 In vigore dal: 17/06/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2025/1183 e quali sono le implicazioni per i produttori di conserve di rosa canina slovacca?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2025/1183 della Commissione europea, del 17 giugno 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Spišský šípkový lekvár" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Si tratta di una conserva di rosa canina prodotta nella regione di Spiš in Slovacchia, che ora beneficia della protezione giuridica a livello europeo. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e riguarda direttamente i produttori slovacchi di questa specialità, nonché i distributori e i commercianti che operano nel mercato europeo.

La registrazione è stata completata secondo la procedura prevista dal Regolamento UE 2024/1143, che ha sostituito il precedente Regolamento 1151/2012. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Slovacchia prima dell'entrata in vigore della nuova normativa ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione durante il periodo di consultazione, la Commissione ha proceduto all'iscrizione nel registro.

Per i produttori, questa protezione significa che solo i prodotti conformi alle specifiche tecniche della DOP possono utilizzare il nome "Spišský šípkový lekvár" sul mercato europeo. Ciò garantisce l'autenticità e la qualità del prodotto, proteggendolo da imitazioni e contraffazioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di ulteriori atti normativi nazionali.

Per commercianti e distributori, la DOP rappresenta un elemento di qualità e tracciabilità che può essere utilizzato a fini commerciali e di marketing. Tuttavia, comporta anche l'obbligo di verificare che i fornitori rispettino rigorosamente le specifiche tecniche e i disciplinari di produzione, pena il rischio di sanzioni per commercializzazione di prodotti non conformi.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1183 della Commissione, del 17 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Spišský šípkový lekvár (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1183 of 17 June 2025 on the registration of the geographical indication Spišský šípkový lekvár (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1183 18.6.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1183 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2025 recante iscrizione dell’indicazione geografica «Spišský šípkový lekvár» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Spišský šípkový lekvár» presentata dalla Slovacchia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) . (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento. (3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Spišský šípkový lekvár» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’indicazione geografica «Spišský šípkový lekvár» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj ). ( 3 ) GU C, C/2025/1171, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1171/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1183/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/1183 disciplina le indicazioni geografiche protette (DOP) nel settore agroalimentare, applicando le disposizioni del Regolamento UE 2024/1143 su vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Commercianti, produttori e consulenti devono conoscere le regole sulla protezione delle denominazioni di origine, la registrazione nel registro europeo delle indicazioni geografiche, e le conseguenze della violazione dei disciplinari di produzione per la commercializzazione di prodotti protetti.

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