Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1180/2022

Regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione dell'11 gennaio 2022 che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Pubblicato: 11/01/2022 In vigore dal: 11/01/2022 Documento ufficiale

Cosa corregge il Regolamento delegato (UE) 2022/1180 nella direttiva sulla sicurezza delle navi da passeggeri?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2022/1180 corregge un errore tecnico contenuto nel precedente Regolamento delegato (UE) 2020/411, che aveva modificato la direttiva 2009/45/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri. L'errore riguardava l'applicazione della regola 8.1 del capitolo II-1, parte B della convenzione SOLAS del 1974 (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare).

La correzione esclude esplicitamente la regola 8.1 dalle navi da passeggeri di categoria B, C e D, poiché i requisiti di rientro in porto in sicurezza previsti da tale regola risulterebbero sproporzionati rispetto alle circostanze operative di queste categorie di navi. Durante i negoziati sul regolamento precedente, gli esperti avevano già convenuto su questa esclusione, ma non era stata correttamente recepita nel testo normativo.

La modifica è operativa dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (avvenuta l'11 luglio 2022). Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'UE e riguarda gli armatori, i costruttori navali, gli enti di classificazione e le autorità marittime competenti nel controllo della conformità alle norme di sicurezza.

In pratica, le navi da passeggeri di categoria B, C e D non dovranno conformarsi ai requisiti di rientro in porto in sicurezza della regola 8.1, mentre continueranno ad applicare tutte le altre disposizioni della convenzione SOLAS relative a stabilità, compartimentazione e stabilità in condizioni di avaria.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione dell'11 gennaio 2022 che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1180 of 11 January 2022 correcting Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships

Testo normativo

11.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 184/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1180 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 2022 che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione ( 2 ) conteneva un errore nella versione modificata dell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, parte B, della direttiva 2009/45/CE. (2) L’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, parte B, della direttiva 2009/45/CE, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/411, non esclude la regola 8.1 dall’ambito di applicazione della parte rispettiva della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1 o novembre 1974 (convenzione SOLAS del 1974), come modificata, alle navi da passeggeri delle categorie B, C e D. (3) Nel corso dei negoziati sul progetto di regolamento delegato (UE) 2020/411, gli esperti hanno convenuto che i requisiti di rientro in porto in sicurezza di cui alla regola 8.1 del capitolo II-1, parte B, della convenzione SOLAS del 1974 non si applichino alle navi da passeggeri di categoria B, C e D, in quanto sarebbero sproporzionati considerate le circostanze in cui operano tali categorie di navi. (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la direttiva 2009/45/CE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, della direttiva 2009/45/CE, la parte B è sostituita dalla seguente: «PARTE B — STABILITÀ A NAVE INTEGRA, COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ IN CONDIZIONI DI AVARIA Le navi devono applicare le disposizioni della convenzione SOLAS, capitolo II-1, parti da B a B-4, e successive modifiche, fatta eccezione per la regola 8-1.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione, del 19 novembre 2019, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali ( GU L 83 del 19.3.2020, pag. 1 ).

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Il Regolamento delegato (UE) 2022/1180 è il riferimento normativo per l'applicazione della convenzione SOLAS 1974, della direttiva 2009/45/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri e dei requisiti di stabilità navale. Armatori, società di classificazione e autorità marittime lo consultano per comprendere gli obblighi di sicurezza, compartimentazione, stabilità in avaria e rientro in porto per le diverse categorie di navi da passeggeri.

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