Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1174 della Commissione del 3 agosto 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/1174 sulla registrazione dell'olio d'oliva "Elaiolado Makris"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1174 della Commissione europea del 3 agosto 2020 registra il nome "Ελαιόλαδο Μάκρης" (Elaiolado Makris) nel registro delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) dell'Unione europea. Si applica a un olio d'oliva greco e riguarda i produttori e i commercianti di questo prodotto, garantendo loro protezione legale contro l'uso non autorizzato del nome in tutta l'UE. La registrazione avviene secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012: la domanda presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e, poiché nessuno ha presentato opposizione entro i termini, la registrazione è diventata definitiva. In pratica, solo gli oli d'oliva prodotti secondo specifiche caratteristiche geografiche e qualitative nella zona di origine greca potranno portare questa denominazione, tutelando sia i produttori legittimi che i consumatori da contraffazioni e imitazioni.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1174 della Commissione del 3 agosto 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1174 of 3 August 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Ελαιόλαδο Μάκρης’ (Elaiolado Makris) (PDO))
Testo normativo
10.8.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 259/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1174 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 102 del 30.3.2020, pag. 13
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2020/1174 disciplina la protezione delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore agroalimentare, applicando il regime di qualità previsto dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Aziende produttrici, distributori e commercianti di prodotti DOP devono rispettare i disciplinari di produzione e possono beneficiare della tutela legale contro l'uso non autorizzato del marchio geografico, con implicazioni rilevanti per la tracciabilità, la certificazione e la commercializzazione dei prodotti a denominazione protetta.
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