Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1173 della Commissione, del 2 luglio 2019, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1173 riguardo alla registrazione di "Ayrshire New Potatoes"/"Ayrshire Earlies"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1173 della Commissione europea, del 2 luglio 2019, registra il nome "Ayrshire New Potatoes"/"Ayrshire Earlies" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato della classe 1.6, originario della regione di Ayrshire nel Regno Unito. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro i termini stabiliti. In pratica, questo significa che solo i produttori autorizzati della regione di Ayrshire possono commercializzare patate novelle con questa denominazione protetta, garantendo ai consumatori l'autenticità geografica e qualitativa del prodotto. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1173 della Commissione, del 2 luglio 2019, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1173 of 2 July 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Ayrshire New Potatoes’/‘Ayrshire Earlies’ (PGI))
Testo normativo
10.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 184/11
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1173 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 94 del 12.3.2019, pag. 5
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2019/1173 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) nel settore agroalimentare, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, distributori e commercianti di prodotti ortofrutticoli devono conoscere le norme sulla registrazione, l'uso della denominazione protetta e i vincoli territoriali per la commercializzazione legale con marchio IGP.
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