Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1154 della Commissione, dell’11 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Caralhotas de Almeirim (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1154 riguardo all'indicazione geografica "Caralhotas de Almeirim"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1154 della Commissione europea, del 11 giugno 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica protetta (IGP) "Caralhotas de Almeirim" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Si applica ai produttori portoghesi di questo prodotto agricolo, garantendo loro la protezione del nome a livello comunitario secondo le regole stabilite dal Regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dal Portogallo, della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e dell'assenza di opposizioni durante il periodo di consultazione previsto. In pratica, questo significa che solo i produttori della regione geografica di Almeirim potranno utilizzare il nome "Caralhotas de Almeirim" per i loro prodotti, beneficiando della protezione contro l'uso non autorizzato e la contraffazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1154 della Commissione, dell’11 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Caralhotas de Almeirim (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1154 of 11 June 2025 on the registration of the geographical indication Caralhotas de Almeirim (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1154
12.6.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1154 DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Caralhotas de Almeirim» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Caralhotas de Almeirim» presentata dal Portogallo e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Caralhotas de Almeirim» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Caralhotas de Almeirim» (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/952, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/952/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1154/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/1154 riguarda la registrazione di indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) 2024/1143, disciplinando la protezione dei prodotti agricoli e alimentari con origine geografica certificata. Operatori commerciali, produttori e consulenti del settore agroalimentare devono conoscere le norme sulla denominazione di origine, la tutela della proprietà intellettuale nel settore agricolo e i requisiti per l'utilizzo legittimo delle indicazioni geografiche nel mercato unico europeo.
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