Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1139/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente (Testo rilevante ai fini del SEE.

Pubblicato: 03/07/2019 In vigore dal: 03/07/2019 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi degli operatori del settore alimentare riguardo ai metodi di analisi per le biotossine marine e i metodi di prova per il latte secondo il Regolamento UE 2019/1139?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 modifica le norme sulla sicurezza alimentare per i prodotti di origine animale, imponendo agli operatori del settore alimentare di utilizzare gli stessi metodi di analisi e di prova che le autorità competenti utilizzano per i controlli ufficiali. In particolare, per quanto riguarda le biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi, gli operatori devono applicare i metodi di analisi riconosciuti specificati nell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Per il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente, gli operatori devono utilizzare i metodi di prova indicati nell'allegato III dello stesso regolamento per verificare la conformità ai limiti igienici e per garantire l'adeguata applicazione della pastorizzazione. Questa armonizzazione tra i metodi utilizzati dagli operatori e quelli delle autorità di controllo mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e una maggiore coerenza nei controlli. Il regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, coincidendo con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1139 of 3 July 2019 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on food of animal origin in relation to requirements concerning food chain information and fishery products and to the reference to recognised testing methods for marine biotoxins and to testing methods for raw milk and heat-treated cow's milk (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

4.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1139 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 1 ) , in particolare l'articolo 18, paragrafo 8, primo comma, lettera f), sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede in particolare l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. (2) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione ( 2 ) reca modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui, tra l'altro, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Tali prodotti comprendono i molluschi bivalvi vivi, il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ( 4 ) modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali. Tale regolamento prevede, per quanto riguarda i requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare, la soppressione della sezione II e dell'appendice dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2074/2005 e, per quanto riguarda i requisiti concernenti i prodotti della pesca, la soppressione della sezione II dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2074/2005. (4) Il regolamento (CE) n. 853/2004 prescrive che gli operatori dei macelli richiedano, ricevano e controllino le informazioni sulla catena alimentare e intervengano di conseguenza per tutti gli animali, diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. Essi devono inoltre accertarsi che le informazioni sulla catena alimentare contengano tutti gli elementi specificati nel regolamento (CE) n. 853/2004. (5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce le norme che si applicano ai controlli sui parassiti durante la manipolazione dei prodotti della pesca a terra e a bordo delle navi. Spetta agli operatori del settore alimentare effettuare controlli in tutte le fasi della produzione dei prodotti della pesca conformemente alle disposizioni dell'allegato III, sezione VIII, capitolo V, parte D, del regolamento (CE) n. 853/2004, affinché i prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti non siano immessi sul mercato per il consumo umano. L'adozione di norme dettagliate relative ai controlli visivi esige che siano definiti i concetti di parassiti visibili e di controllo visivo e che siano determinati il tipo e la frequenza delle osservazioni. (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione stabilisce norme relative a modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale. L'allegato V di tale regolamento stabilisce i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi che le autorità competenti devono utilizzare ai fini dei controlli ufficiali. L'allegato III del medesimo regolamento stabilisce inoltre i metodi di prova per il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente che le autorità competenti devono utilizzare ai fini dei controlli ufficiali. Il regolamento (CE) n. 853/2004 impone agli operatori del settore alimentare di effettuare controlli in tutte le fasi della produzione al fine di garantire che i molluschi bivalvi vivi, il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente siano conformi alle norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale stabilite nel medesimo regolamento. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza alimentare, il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo, per gli operatori del settore alimentare, di utilizzare gli stessi metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e gli stessi metodi di prova per il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente che le autorità competenti devono utilizzare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2074/2005. (8) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato: 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 I requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato I del presente regolamento.»; 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 I requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui all'articolo 11, punto 9, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato II del presente regolamento.»; 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 I metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine di cui all'articolo 11, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.»; 4) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente Gli operatori del settore alimentare utilizzano i metodi di prova di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per controllare la conformità ai limiti fissati nell'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l'adeguata applicazione ai prodotti lattiero-caseari del processo di pastorizzazione di cui cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, del medesimo regolamento.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali ( GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1139/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2019/1139 disciplina i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale, biotossine marine, molluschi bivalvi, latte crudo e latte vaccino trattato termicamente. È rilevante per operatori del settore alimentare, autorità competenti e laboratori di analisi che devono applicare metodi di prova uniformi secondo l'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e garantire la conformità alle norme igieniche dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →