Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1136 della Commissione, del 10 giugno 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Afyon Pastırması (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1136 riguardo all'Afyon Pastırması?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1136 della Commissione europea, del 10 giugno 2025, iscrive l'indicazione geografica protetta (IGP) "Afyon Pastırması" nel registro ufficiale delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Si tratta di un prodotto alimentare tradizionale turco (una pasta di pistacchio) originario della regione di Afyonkarahisar, la cui domanda di registrazione era stata presentata prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione è avvenuta secondo le procedure previste dal regolamento europeo sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, senza che fossero state presentate opposizioni durante la fase di pubblicazione. Con questa iscrizione, il prodotto ottiene protezione a livello europeo, il che significa che solo i produttori della regione geografica specificata potranno utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1136 della Commissione, del 10 giugno 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Afyon Pastırması (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1136 of 10 June 2025 on the registration of the geographical indication Afyon Pastırması (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1136
11.6.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1136 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2025
recante iscrizione dell'indicazione geografica «Afyon Pastırması» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Afyon Pastırması» presentata da AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI (Afyonkarahisar Commodity Exchange) (TURCHIA) e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Afyon Pastırması» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione geografica «Afyon Pastırması» (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/951, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/951/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1136/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/1136 riguarda le indicazioni geografiche protette (IGP) e la loro registrazione nel sistema europeo di protezione dei prodotti agroalimentari. Operatori commerciali, importatori e distributori di prodotti alimentari devono conoscere le regole sulla denominazione geografica protetta, sulla tracciabilità e sulla conformità alle specifiche tecniche per commercializzare legittimamente prodotti con indicazione geografica nell'Unione europea.
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