Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1131/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1131 della Commissione del 5 giugno 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 05/06/2023 In vigore dal: 05/06/2023 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale delle caramelle gommose vitaminizzate secondo il Regolamento UE 2023/1131 e quali sono i criteri che determinano questa classificazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2023/1131 della Commissione del 5 giugno 2023 stabilisce la classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, il regolamento classifica le caramelle gommose vitaminizzate a forma di orsetti nel codice NC 2106 90 98, anziché nella voce 1704 relativa ai prodotti a base di zuccheri. Questa classificazione è determinata dal fatto che il prodotto, a causa dell'elevato contenuto di vitamine e minerali (che forniscono tra il 10 e il 100% dell'apporto giornaliero raccomandato), ha perso le caratteristiche di semplice prodotto dolciario e deve essere considerato una preparazione alimentare destinata a mantenere l'organismo in buona salute. Il regolamento prevede inoltre che le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate per merci non conformi a questa classificazione possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, garantendo una transizione ordinata per gli operatori commerciali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1131 della Commissione del 5 giugno 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1131 of 5 June 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

9.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149/46 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1131 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione della merce Classificazione (Codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Caramelle gommose con vitamine a forma di orsetti arancioni, di peso medio pari a circa 3 g ciascuno, contenente (percentuale in peso): — sciroppo di malto (54,3) — saccarosio (35,0) — glucosio (5,6) Ogni caramella gommosa contiene inoltre fra 10 e 100 % dell'apporto giornaliero raccomandato di vitamine e minerali come di seguito specificato: — vitamina A (sotto forma di retinolacetato) 375 μg — vitamina B3 5 mg — vitamina B6 1 mg — vitamina B7 5 μg — vitamina C 20 mg — vitamina D 5 μg — vitamina E 10 mg — selenio 10 μg Sono inoltre presenti le seguenti sostanze: beta-carotene, luteina, licopene, pectina, citrato di sodio, acido citrico, olio vegetale e aroma naturale di arancia. Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto ed è destinato a mantenere l’organismo in buona salute o in uno stato generale di benessere. La concentrazione di vitamine e sali minerali nonché la dose giornaliera raccomandata (un orsetto di gomma al giorno) sono indicate sull'etichetta. 2106 90 98 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 5 del capitolo 21, dalla nota complementare 1 del capitolo 30 nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . A causa del suo elevato tenore di vitamine il prodotto ha perso le caratteristiche di prodotto a base di zuccheri della voce 1704 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 17, considerazioni generali (esclusione), punto b)). La composizione del prodotto e la sua etichettatura, che include fra l'altro informazioni relative al quantitativo di vitamine per dose unitaria, indicano che il prodotto è una preparazione alimentare atta a mantenere l’organismo in buona salute o in uno stato generale di benessere (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2106 , punto 16). Il prodotto non soddisfa i requisiti della nota complementare 1 del capitolo 30 e non può pertanto essere classificato nella voce 3004 . Di conseguenza, il prodotto deve essere classificato al codice NC 2106 90 98 come altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

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Il Regolamento UE 2023/1131 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a preparazioni alimentari vitaminizzate e integratori. Importatori, distributori e operatori del settore alimentare devono consultarlo per determinare i codici NC corretti, le aliquote tariffarie applicabili e gli obblighi dichiarativi doganali. La norma incide direttamente su dazi doganali, IVA all'importazione e compliance commerciale per prodotti con claim nutrizionali.

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