Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1121 della Commissione del 1o giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2023/1121 sulla registrazione della "Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1121 della Commissione europea, entrato in vigore l'8 giugno 2023, iscrive nel registro europeo il nome "Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht" come Indicazione Geografica Protetta (IGP). Si tratta di un prodotto tedesco della Nordhessen (Assia settentrionale) appartenente alla categoria dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati). La registrazione avviene secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La domanda di registrazione, presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non ha ricevuto alcuna dichiarazione di opposizione entro i termini previsti. Con questa iscrizione, il prodotto acquisisce protezione a livello europeo, il che significa che solo i produttori della regione geografica specificata possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto. Le aziende produttrici di questa specialità tedesca potranno ora commercializzare il prodotto con il marchio IGP, aumentandone il valore commerciale e la riconoscibilità nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1121 della Commissione del 1o giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1121 of 1 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht’ (PGI))
Testo normativo
8.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 148/44
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1121 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
giugno 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 56 del 15.2.2023, pag. 19
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2023/1121 rappresenta un'applicazione pratica del sistema europeo di protezione delle indicazioni geografiche (IGP e DOP), disciplinato dal Regolamento (UE) 1151/2012, che interessa produttori alimentari, importatori e distributori. Commercialisti e consulenti aziendali devono conoscere queste norme per verificare la conformità normativa dei prodotti commercializzati, la corretta etichettatura e l'accesso ai benefici fiscali e contributivi previsti per i prodotti a denominazione protetta. La registrazione IGP comporta implicazioni su marchi, proprietà intellettuale, tracciabilità e certificazione di qualità.
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