Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1121/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1121 della Commissione del 1o giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP)

Pubblicato: 01/06/2023 In vigore dal: 01/06/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2023/1121 sulla registrazione della "Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1121 della Commissione europea, entrato in vigore l'8 giugno 2023, iscrive nel registro europeo il nome "Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht" come Indicazione Geografica Protetta (IGP). Si tratta di un prodotto tedesco della Nordhessen (Assia settentrionale) appartenente alla categoria dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati). La registrazione avviene secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La domanda di registrazione, presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non ha ricevuto alcuna dichiarazione di opposizione entro i termini previsti. Con questa iscrizione, il prodotto acquisisce protezione a livello europeo, il che significa che solo i produttori della regione geografica specificata possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto. Le aziende produttrici di questa specialità tedesca potranno ora commercializzare il prodotto con il marchio IGP, aumentandone il valore commerciale e la riconoscibilità nel mercato europeo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1121 della Commissione del 1o giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1121 of 1 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht’ (PGI))

Testo normativo

8.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 148/44 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1121 DELLA COMMISSIONE del 1 o giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o giugno 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 56 del 15.2.2023, pag. 19 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento UE 2023/1121 rappresenta un'applicazione pratica del sistema europeo di protezione delle indicazioni geografiche (IGP e DOP), disciplinato dal Regolamento (UE) 1151/2012, che interessa produttori alimentari, importatori e distributori. Commercialisti e consulenti aziendali devono conoscere queste norme per verificare la conformità normativa dei prodotti commercializzati, la corretta etichettatura e l'accesso ai benefici fiscali e contributivi previsti per i prodotti a denominazione protetta. La registrazione IGP comporta implicazioni su marchi, proprietà intellettuale, tracciabilità e certificazione di qualità.

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