Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1105/2024

Regolamento (UE) 2024/1105 della Commissione, del 10 aprile 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente Altri

Pubblicato: 10/04/2024 In vigore dal: 10/04/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2024/1105 sulla pesca della limanda a coda gialla nelle acque NAFO?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/1105 della Commissione, entrato in vigore il 17 aprile 2024, dispone la chiusura immediata della pesca della limanda a coda gialla (Limanda ferruginea) nelle divisioni NAFO 3LNO a partire dal 26 febbraio 2024. La norma si applica esclusivamente ai pescherecci battenti bandiera di Stati membri dell'Unione europea che operano nel contingente "Altri", ovvero la quota di pesca assegnata collettivamente ai paesi UE per questo stock ittico. Il provvedimento è stato adottato perché le catture effettuate dalle navi comunitarie hanno determinato l'esaurimento totale del contingente disponibile per il 2024. Da tale data, è vietato per i pescherecci UE tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di questa specie nelle zone indicate, con divieto assoluto di proseguire l'attività di pesca. La chiusura rappresenta una misura di controllo della pesca comune volta a garantire la sostenibilità dello stock e il rispetto dei limiti di cattura fissati dal Consiglio dell'UE nel Regolamento 2024/257.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2024/1105 della Commissione, del 10 aprile 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente Altri EN: Commission Regulation (EU) 2024/1105 of 10 April 2024 establishing a fisheries closure for yellowtail flounder in NAFO Divisions 3LNO for vessels flying the flag of a Member State of the European Union fishing under the quota allocated to others

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1105 17.4.2024 REGOLAMENTO (UE) 2024/1105 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2024 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente «Altri» LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ) , in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio ( 2 ) fissa i contingenti per il 2024. (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO da parte di pescherecci battenti bandiera di una parte contraente dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), o immatricolati presso tale parte contraente, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» hanno determinato l’esaurimento di tale contingente per il 2024. (3) Tenuto conto del fatto che pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o ivi immatricolati stanno praticando la pesca dello stock in questione, è necessario vietare determinate attività di pesca di tale stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato ad «Altri» per il 2024 applicabile alle parti contraenti della NAFO, tra cui l’Unione europea, per lo stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, o ivi immatricolati, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2024 Per la Commissione A nome della presidente Virginijus SINKEVIČIUS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 ( GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ). ALLEGATO N. 1/TQ257 Stato membro Tutti gli Stati membri dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente «Altri» Stock YEL/N3LNO. Specie Limanda a coda gialla ( Limanda ferruginea ) Zona Divisioni NAFO 3LNO Data di chiusura 26 febbraio 2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1105/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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