Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1103/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1103 della Commissione del 28 giugno 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 28/06/2022 In vigore dal: 28/06/2022 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale della farina di soia ottenuta per estrazione di solventi e quali sono i criteri applicati dal Regolamento UE 2022/1103?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1103 della Commissione del 28 giugno 2022 stabilisce la classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutta l'Unione europea. In particolare, il regolamento classifica la farina di soia derivante dall'estrazione dell'olio con solvente (esano) nel codice NC 2304 00 00, identificandola come residuo solido derivante dall'estrazione dell'olio di soia. La farina di soia oggetto della classificazione presenta caratteristiche specifiche: circa 47% di proteine, 8% di acqua, 5% di fibre e 1,5% di grassi, ed è presentata in forma sfusa per l'importazione come mangime per animali. La classificazione si basa sulla regola generale 1 della nomenclatura combinata e riconosce che i processi di rimozione del solvente, tostatura e standardizzazione delle fibre sono trasformazioni tecniche normali nella produzione dell'olio e della farina di soia, che non alterano la natura del prodotto come residuo da estrazione. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate possono ancora essere invocate, anche se difformi dalla nuova classificazione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1103 della Commissione del 28 giugno 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1103 of 28 June 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

4.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 177/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1103 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Farina di soia ottenuta da estrazione di solventi da semi di soia. La farina di soia è ottenuta da semi di soia che vengono decorticati, triturati, riscaldati e ridotti in fiocchi prima dell'estrazione dell'olio con esano. Successivamente i fiocchi vengono essiccati e sottoposti a un processo di eliminazione del solvente e tostatura. I fiocchi vengono quindi essiccati con aria calda per ridurre il tenore di umidità. Nella fase finale della trasformazione i fiocchi vengono triturati e le bucce precedentemente scartate vengono riaggiunte per ottenere una farina che presenta le seguenti caratteristiche analitiche (approssimativamente, in peso): — 47 % proteine; — 8 % acqua; — 5 % fibre; — 1,5 % grassi. La tostatura ha per effetto di eliminare il solvente residuo e di ridurre i fattori antinutrizionali, in particolare l'ureasi. La farina di soia viene presentata per l'importazione in forma sfusa e può essere utilizzata direttamente come mangime per animali senza altra lavorazione. 2304 00 00 La classificazione è determinata dalla regola generale 1 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo del codice NC 2304 00 00 . La rimozione del solvente/tostatura e la standardizzazione del tenore di fibre con l'aggiunta delle bucce precedentemente rimosse sono processi tecnici normali nella produzione dell'olio di soia e della farina di soia. Il prodotto mantiene quindi le caratteristiche di un residuo derivante dall'estrazione dell'olio di soia, utilizzato come mangime (si veda anche la nota esplicativa generale del sistema armonizzato relativa al capitolo 23, paragrafo 1, e la nota esplicativa del sistema armonizzato della voce 2304 , primo paragrafo). Di conseguenza il prodotto deve essere classificato con il codice NC 2304 00 00 fra gli altri residui solidi derivanti dall'estrazione dell'olio di soia.

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Il Regolamento UE 2022/1103 è il riferimento per la classificazione doganale della farina di soia e altri residui da estrazione di oli nella nomenclatura combinata (codice NC 2304 00 00). Importatori, trader e operatori del settore mangimistico consultano questa normativa per comprendere la corretta codificazione tariffaria, le aliquote doganali applicabili e gli obblighi dichiarativi nelle operazioni di import-export. La norma si applica anche alle informazioni tariffarie vincolanti (BTI) e ai diritti doganali correlati.

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