Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1080/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1080 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione per quanto riguarda il termine di applicazione delle prescrizioni equivalenti per l’introduzione nell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da Thaumatotibia leucotreta

Pubblicato: 02/06/2025 In vigore dal: 02/06/2025 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Regolamento UE 2025/1080 e quali modifiche apporta alla normativa precedente sulle importazioni di arance israeliane?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/1080 modifica il precedente Regolamento UE 2022/1659, che stabiliva requisiti equivalenti per l'importazione nell'Unione Europea di arance (Citrus sinensis) provenienti da Israele, con particolare attenzione al controllo del parassita Thaumatotibia leucotreta (mosca della frutta). La modifica principale riguarda l'eliminazione del limite temporale di applicazione: mentre il regolamento precedente scadeva il 31 maggio 2025, il nuovo regolamento lo rende permanente e senza scadenza. Questa decisione si basa su tre fattori positivi: l'assenza di casi di non conformità segnalati durante l'applicazione del regolamento precedente, i risultati positivi di un audit della Commissione europea condotto in Israele nel gennaio 2023, e la verifica che l'organizzazione nazionale israeliana per la protezione delle piante (NPPO) dispone di personale, infrastrutture e procedure adeguate per garantire il controllo ufficiale del parassita. In pratica, gli importatori e gli operatori del settore ortofrutticolo possono continuare a importare arance israeliane secondo le prescrizioni equivalenti già consolidate, senza preoccuparsi di scadenze o rinnovi normativi.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1080 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione per quanto riguarda il termine di applicazione delle prescrizioni equivalenti per l’introduzione nell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da Thaumatotibia leucotreta EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1080 of 2 June 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2022/1659 as regards the time limit of the application of equivalent requirements for the introduction into the Union of fruits of Citrus sinensis Pers., originating from Israel in view of the risks posed by Thaumatotibia leucotreta

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1080 3.6.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1080 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione per quanto riguarda il termine di applicazione delle prescrizioni equivalenti per l’introduzione nell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da Thaumatotibia leucotreta LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione ( 2 ) stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele («frutti specificati») che sono considerate equivalenti a quelle di cui all’allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 3 ) . (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 scade il 31 maggio 2025. (3) Dall’applicazione di tale regolamento di esecuzione non è stato notificato nessun caso di non conformità dovuta alla presenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) («organismo nocivo specificato») sui frutti specificati. (4) Inoltre dal 18 al 30 gennaio 2023 i servizi della Commissione hanno effettuato un audit in Israele per valutare il sistema di controlli ufficiali per l’esportazione nell’Unione di determinate piante e determinati prodotti vegetali, compresi i frutti specificati. Dall’audit è emerso che sono state istituite e attuate procedure per il controllo ufficiale dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati, che i controlli ufficiali sono attuati in linea con la legislazione dell’Unione e che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante di Israele («NPPO») e gli impianti di produzione e trasformazione dispongono di personale e infrastrutture sufficienti per porre rimedio alle carenze e applicare pienamente le prescrizioni dell’Unione. Inoltre l’NPPO ha dato un seguito soddisfacente alla raccomandazione dell’audit relativa ai controlli nei siti di produzione dei frutti specificati. (5) È quindi opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 continui ad applicarsi senza limiti di tempo specifici. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 è sostituito dal seguente: « Articolo 4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione, del 27 settembre 2022, relativo a prescrizioni equivalenti per l’introduzione nell’Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da Thaumatotibia leucotreta ( GU L 250 del 28.9.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1659/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1080/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/1080 è rilevante per operatori nel commercio agroalimentare, importatori di prodotti ortofrutticoli e consulenti che operano nel settore delle certificazioni fitosanitarie. La normativa riguarda i requisiti equivalenti per l'importazione, i controlli ufficiali su organismi nocivi per le piante, la protezione fitosanitaria e la conformità alle misure di protezione contro i parassiti secondo il Regolamento UE 2016/2031.

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