Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1076 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)
Qual è lo scopo del Regolamento UE 1076/2025 e fino a quando rimangono in vigore le misure contro Meloidogyne graminicola?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 1076/2025 modifica il precedente Regolamento di esecuzione UE 2022/1372, prorogando di un anno le misure temporanee di contenimento del nematode Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield), un organismo nocivo per le piante. Le misure rimangono in vigore fino al 30 giugno 2026 anziché al 30 giugno 2025. Questo parassita è presente attualmente solo in Italia, dove le autorità hanno rilevato una significativa diminuzione della popolazione negli anni precedenti, ma è necessario continuare il monitoraggio per verificare l'efficacia delle misure di prevenzione dell'ingresso, dello spostamento e della diffusione del parassita nel territorio dell'Unione. La proroga consente una valutazione più approfondita prima di decidere se le misure temporanee siano sufficientemente efficaci o richiedano ulteriori revisioni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1076 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1076 of 2 June 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2022/1372 as regards the period of application of the measures to prevent the entry into, the movement and spread within, the multiplication and release in the Union of Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1076
3.6.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1076 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di
Meloidogyne graminicola
(Golden & Birchfield)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione
(
2
)
stabilisce misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di
Meloidogyne graminicola
(Golden & Birchfield) («organismo nocivo specificato»).
(2)
Tali misure si sono dimostrate efficaci nel prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo specificato, in quanto non è stato rilevato in alcuna zona dell’Unione diversa da quelle in cui era già presente al momento dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372.
(3)
Nel territorio dell’Unione, l’organismo nocivo è presente solo in Italia. Le indagini effettuate dalle autorità italiane nelle zone di contenimento hanno dimostrato che la popolazione dell’organismo nocivo specificato è notevolmente diminuita nel corso del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372. La sua presenza richiede tuttavia sforzi costanti per garantire che l’incipiente diminuzione delle popolazioni dell’organismo nocivo specificato continui in futuro.
(4)
Alla luce di tali risultati, l’effetto delle misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 dovrebbe essere ulteriormente monitorato per un altro anno. Ciò consentirà una valutazione più approfondita degli effetti delle misure sulle popolazioni dell’organismo nocivo specificato presenti nel territorio dell’Unione. Tale valutazione permetterà di determinare se le misure temporanee di cui al regolamento (UE) 2022/1372 siano sufficientemente efficaci o richiedano un’ulteriore revisione.
(5)
Tali misure dovrebbero quindi applicarsi fino al 30 giugno 2026.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372
All’articolo 12, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372, la data «30 giugno 2025» è sostituita dalla data «30 giugno 2026».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativo a misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di
Meloidogyne graminicola
(Golden & Birchfield) (
GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 16
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1372/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1076/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 1076/2025 riguarda la protezione fitosanitaria e le misure di quarantena contro organismi nocivi per le piante, disciplinando il contenimento di Meloidogyne graminicola secondo il Regolamento UE 2016/2031. Gli operatori del settore agricolo, le autorità fitosanitarie nazionali e gli importatori di materiale vegetale devono rispettare le disposizioni sulla prevenzione della diffusione di parassiti e sulla movimentazione di piante in zone contaminate.
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