Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1066/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1066 della Commissione, del 28 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aydın Çam Fıstığı (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 28/05/2025 In vigore dal: 28/05/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1066 riguardo all'indicazione geografica "Aydın Çam Fıstığı"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1066 della Commissione europea, del 28 maggio 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Aydın Çam Fıstığı" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Si applica ai pistacchio di Aydın, un prodotto agricolo turco, e riguarda produttori, commercianti e distributori che operano nel settore agroalimentare, sia all'interno che all'esterno dell'UE.

La registrazione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia ed era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento. Non sono state presentate dichiarazioni di opposizione durante il periodo di consultazione, pertanto l'iscrizione è stata approvata senza ostacoli.

Dal punto di vista pratico, questa registrazione conferisce protezione legale al nome "Aydın Çam Fıstığı" a livello europeo, impedendo a produttori non autorizzati di utilizzare questa denominazione per prodotti non originari della regione di Aydın in Turchia. Le aziende che producono pistacchio in questa zona geografica potranno utilizzare la DOP come elemento di marketing e garanzia di qualità.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1066 della Commissione, del 28 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aydın Çam Fıstığı (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1066 of 28 May 2025 on the registration of the geographical indication Aydın Çam Fıstığı (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1066 2.6.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1066 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2025 recante iscrizione dell’indicazione geografica «Aydın Çam Fıstığı» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Aydın Çam Fıstığı», presentata dalla Turchia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) . (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento. (3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Aydın Çam Fıstığı» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’indicazione geografica «Aydın Çam Fıstığı» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj ). ( 3 ) GU C, C/2025/778, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/778/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1066/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2025/1066 è il riferimento normativo per la protezione delle indicazioni geografiche (DOP) nel settore agroalimentare, disciplinando la registrazione di prodotti con origine geografica certificata. Operatori commerciali, importatori e distributori devono consultarlo per comprendere le regole sulla commercializzazione di prodotti con indicazioni geografiche protette, nonché i vincoli legali sulla denominazione e l'origine geografica dei prodotti agricoli nell'UE.

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