Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1051 della Commissione, del 2 aprile 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1051 sulla registrazione del miele Kissouri?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1051 della Commissione europea, adottato il 2 aprile 2024, iscrive il nome "Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri" nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP). Questa registrazione riguarda un miele greco che acquisisce protezione a livello europeo, garantendo che solo il prodotto originario della zona geografica delimitata possa portare questa denominazione. La norma si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ha effetto diretto, entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Per le aziende produttrici, questa iscrizione rappresenta una tutela legale contro le contraffazioni e un valore aggiunto commerciale, poiché il prodotto può essere commercializzato con il marchio DOP, garantendo autenticità e qualità ai consumatori. La registrazione è avvenuta senza opposizioni motivate durante la fase di pubblicazione, secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1051 della Commissione, del 2 aprile 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1051 of 2 April 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri (PDO))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1051
9.4.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1051 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri» presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Μέλι Κισσούρι/Meli Kissouri» (DOP) è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
.
(
2
)
GU C, C/2023/1471, 11.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1471/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1051/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2024/1051 disciplina la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Produttori, esportatori e commercianti di miele devono conoscere le regole sulla tracciabilità, etichettatura e commercializzazione dei prodotti DOP, nonché i vincoli geografici e i disciplinari di produzione che caratterizzano il regime di qualità.
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