Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1039/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione del 29 giugno 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l’anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG

Pubblicato: 29/06/2022 In vigore dal: 29/06/2022 Documento ufficiale

Quali preferenze tariffarie SPG sono sospese per l'anno 2023 e quali paesi beneficiari sono interessati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 sospende temporaneamente alcune preferenze tariffarie del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023. La sospensione riguarda specifici paesi beneficiari dell'SPG (India, Indonesia e Kenya secondo l'allegato) per determinate sezioni di prodotti, quando il valore medio delle importazioni verso l'UE ha superato le soglie stabilite per tre anni consecutivi (2018-2020). La sospensione si applica a livello comunitario e incide direttamente sui dazi doganali applicabili: i prodotti delle sezioni SPG elencate (ad esempio chimici organici, materie plastiche, tessili, metalli per l'India; animali e oli vegetali per l'Indonesia; piante vive per il Kenya) non beneficeranno più delle riduzioni tariffarie preferenziali. Per le aziende importatrici, questo significa l'applicazione di aliquote doganali ordinarie su questi prodotti originari dai paesi interessati, con impatto diretto sui costi di approvvigionamento e sulla competitività commerciale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione del 29 giugno 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l’anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1039 of 29 June 2022 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the suspension for the year 2023 of certain tariff preferences granted to certain GSP beneficiary countries

Testo normativo

30.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 173/58 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1039 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l’anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell’SPG LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, sentito il comitato delle preferenze generalizzate ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 978/2012, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI di detto regolamento. (2) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 e sulla base di statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2015-2017, il regolamento di esecuzione (UE) 249/2019 della Commissione ( 2 ) ha stabilito l’elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1 o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. (3) A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione deve riesaminare tale elenco e adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie. (4) Poiché il regolamento (UE) n. 978/2012 scade il 31 dicembre 2023, l’elenco riveduto dovrebbe applicarsi per un anno a decorrere dal 1 o gennaio 2023. L’elenco si basa su statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2018-2020 come disponibili il 1 o settembre 2021 e prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile in tale data. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG, che a partire dal 1 o gennaio 2023 non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell’SPG interessati per quanto riguarda l’elenco dei prodotti delle sezioni SPG di cui all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica dal 1 o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/249 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ( GU L 42 del 13.2.2019, pag. 6 ). ALLEGATO Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell’SPG: Colonna A : nome del paese Colonna B : sezione SPG (articolo 2, lettera j), del regolamento SPG) Colonna C : descrizione A B C India S-6a Prodotti chimici organici e inorganici S-7 a Materie plastiche e lavori di tali materie S-8b Lavori di cuoio o di pelli; pelli da pellicceria e pellicce artificiali S-11 a Prodotti tessili S-13 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro S-14 Perle e metalli preziosi S-15 a Ferro, acciaio e lavori di ferro e acciaio S-15b Metalli comuni (eccetto ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto ferro e acciaio) S-16 Macchine e apparecchi meccanici; macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti S-17 a Veicoli e materiale per strade ferrate o simili Indonesia S-1 a Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci S-3 Oli animali o vegetali, grassi e cere S-5 Prodotti minerali S-9 a Legno e lavori di legno; carbone di legna Kenya S-2 a Piante vive e prodotti della floricoltura

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Il Regolamento UE 2022/1039 disciplina la sospensione delle preferenze tariffarie SPG, un meccanismo di politica commerciale che riduce i dazi per i paesi in via di sviluppo. Importatori e trader devono considerare l'applicazione delle tariffe ordinarie su sezioni SPG sospese, verificando l'origine dei prodotti e le soglie di importazione. La normativa si coordina con il Regolamento (UE) 978/2012 e rappresenta un aspetto rilevante per la pianificazione doganale, la classificazione merceologica e la gestione dei costi di importazione da paesi beneficiari dell'SPG.

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