Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1038 della Commissione, del 19 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Lentille verte du Puy» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2018/1038 riguardo alla "Lentille verte du Puy" e quali sono le modifiche approvate al disciplinare?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2018/1038 della Commissione, del 19 luglio 2018, approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta (DOP) "Lentille verte du Puy", un prodotto agricolo francese. La normativa si applica ai produttori e commercianti di lenticchie verdi che operano nell'area geografica protetta del Puy, in Francia, e a chiunque intenda utilizzare questa denominazione nel mercato europeo. Il regolamento segue la procedura prevista dal Regolamento UE 1151/2012 sui regimi di qualità: la Francia ha presentato una domanda di modifica del disciplinare, la Commissione l'ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale per consentire opposizioni, e poiché nessuno Stato membro ha presentato obiezioni, la modifica è stata approvata. In pratica, ciò significa che le nuove regole tecniche, produttive o di controllo contenute nel disciplinare modificato diventano vincolanti per tutti i produttori che desiderano commercializzare il prodotto con la DOP "Lentille verte du Puy" nel territorio dell'Unione europea. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1038 della Commissione, del 19 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lentille verte du Puy» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1038 of 19 July 2018 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Lentille verte du Puy’ (PDO))
Testo normativo
24.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 186/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1038 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2018
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lentille verte du Puy» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Lentille verte du Puy», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione
(
2
)
modificato dal regolamento (CE) 1509/2000 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
4
)
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa alla denominazione «Lentille verte du Puy» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 156 del 13.6.1997, pag. 5
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione, del 12 luglio 2000, che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7
).
(
4
)
GU C 41 del 3.2.2018, pag. 13
.
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Il Regolamento UE 2018/1038 riguarda le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), disciplinari di prodotto e modifiche non minori secondo il Regolamento UE 1151/2012. È rilevante per produttori agricoli, consorzi di tutela, organismi di controllo e operatori commerciali che operano nel settore agroalimentare con prodotti a indicazione geografica, in particolare per questioni di tracciabilità, certificazione e conformità normativa.
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