Regolamento (UE) 2022/1037 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono le condizioni e i limiti di utilizzo dei glicolipidi (E 246) come conservanti nelle bevande secondo il Regolamento UE 2022/1037?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/1037 autorizza l'uso dei glicolipidi, identificati con il numero E 246, come conservante alimentare in specifiche categorie di bevande. I glicolipidi sono sostanze naturali prodotte mediante fermentazione del fungo Dacryopinax spathularia e agiscono proteggendo le bevande dal deterioramento microbico, inibendo lieviti, muffe e batteri gram-positivi. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha stabilito una dose giornaliera ammissibile di 10 mg/kg di peso corporeo, ritenendo sicuro l'uso proposto. Il regolamento riguarda produttori di bevande, distributori e operatori del settore alimentare che desiderano utilizzare questo conservante come alternativa ad altri additivi già autorizzati. In pratica, i glicolipidi possono essere impiegati nelle bevande aromatizzate (fino a 50 mg/l), nei concentrati di tè, frutta e infusioni di erbe (fino a 20 mg/l), e nella birra analcolica e bevande a base di malto (fino a 50 mg/l), con esclusione delle bevande a base di latte e derivati. Le specifiche tecniche del prodotto sono rigorose: il contenuto totale di glicolipidi deve essere almeno del 93% su base anidra, con limiti definiti per acqua, proteine, grassi, metalli pesanti e carica microbica.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2022/1037 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Regulation (EU) 2022/1037 of 29 June 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of glycolipids as a preservative in beverages (Text with EEA relevance)
Testo normativo
30.6.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 173/52
REGOLAMENTO (UE) 2022/1037 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2022
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
(
2
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione
(
3
)
stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(3)
L’elenco UE degli additivi alimentari e le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4)
Nel dicembre 2019 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione all’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande aromatizzate, in alcuni altri prodotti rientranti nella categoria 14.1 «bevande analcoliche» nonché nella birra analcolica e nelle bevande a base di malto.
(5)
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha valutato la sicurezza dell’uso proposto dei glicolipidi come additivo alimentare. Nel parere dell’Autorità
(
4
)
, adottato il 4 maggio 2021, è stata stabilita una dose giornaliera ammissibile («DGA») di 10 mg/kg di peso corporeo al giorno. L’Autorità ha osservato che la stima più elevata dell’esposizione, pari a 3,1 mg/kg di peso corporeo al giorno, in bambini nella prima infanzia, rientra nella DGA stabilita e ha concluso che l’esposizione ai glicolipidi non pone problemi di sicurezza, agli usi e ai livelli d’uso proposti dal richiedente.
(6)
I glicolipidi sono prodotti dal fungo
Dacryopinax spathularia
in un processo di fermentazione. Se utilizzati come conservanti, i glicolipidi prolungano la durata di conservazione delle bevande proteggendole dal deterioramento provocato da microorganismi e inibiscono la proliferazione di microorganismi patogeni. I glicolipidi sono attivi contro lieviti, muffe e batteri gram-positivi e possono fungere da alternativa ad altri conservanti attualmente autorizzati nelle bevande.
(7)
È pertanto opportuno autorizzare l’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande oggetto della domanda e assegnare a tale additivo il numero E 246.
(8)
Le specifiche dei glicolipidi (E 246) dovrebbero essere inserite nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale additivo è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(9)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.
(10)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16
.
(
2
)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1
).
(
4
)
EFSA Journal
2021;19(6):6609
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
a)
nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 243 è inserita la nuova voce seguente:
«E 246
Glicolipidi»;
b)
la parte E è così modificata:
1)
nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate), dopo la voce relativa all’E 242 è inserita la voce relativa all’E 246 (Glicolipidi):
«E 246
Glicolipidi
50
Tranne bevande a base di latte e derivati»;
2)
nella categoria 14.1.5.2 (Altro), dopo la voce relativa all’E 242 è inserita la voce relativa all’E 246 (Glicolipidi):
«E 246
Glicolipidi
20
(93)
Solo concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe»;
3)
nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto), dopo la voce relativa all’E 220-228 è inserita la voce relativa all’E 246 (Glicolipidi):
«E 246
Glicolipidi
50
Solo birra analcolica e bevande a base di malto».
ALLEGATO II
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 243 è inserita la nuova voce seguente:
«
E 246 glicolipidi
Sinonimi
Definizione
I glicolipidi presenti in natura sono ottenuti mediante un processo di fermentazione utilizzando il ceppo selvatico MUCL 53181 del fungo
Dacryopinax spathularia
(fungo commestibile). Il glucosio è utilizzato come fonte di carbonio. Il processo a valle, che non prevede l’impiego di solventi, comprende la filtrazione e la microfiltrazione per rimuovere le cellule microbiche, la precipitazione e il lavaggio con acqua tamponata per purificare il prodotto, che è pastorizzato ed essiccato mediante nebulizzazione. Il processo di produzione non modifica chimicamente i glicolipidi né altera la loro composizione innata.
Numero CAS
2205009-17-0
Denominazione chimica
Glicolipidi da
Dacryopinax spathularia
Tenore
Contenuto totale di glicolipidi non inferiore al 93 % su base anidra
Descrizione
Polvere da beige a marrone chiaro, debole odore caratteristico
Identificazione
Solubilità
Conforme (10 g/l in acqua)
pH
Tra 5,0 e 7,0 (10 g/l in acqua)
Torbidità
Non più di 28 NTU (10 g/l in acqua)
Purezza
Acqua
Non più del 5 % (metodo di Karl Fischer)
Proteine
Non più del 3 % (fattore N x 6,25)
Grassi
Non più del 2 % (gravimetrico)
Sodio
Non più del 3,3 %
Arsenico
Non più di 1 mg/kg
Piombo
Non più di 0,7 mg/kg
Cadmio
Non più di 0,1 mg/kg
Mercurio
Non più di 0,1 mg/kg
Nichel
Non più di 2 mg/kg
Criteri microbiologici
Conteggio della carica aerobica totale
Non più di 100 colonie per grammo
Lieviti e muffe
Non più di 10 colonie per grammo
Coliformi
Non più di 3 MPN per grammo
Salmonella
spp.
Assente in 25 g».
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1037/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2022/1037 modifica gli allegati II e III del Regolamento CE 1333/2008 sugli additivi alimentari e il Regolamento UE 231/2012 sulle specifiche degli additivi, introducendo nuovi limiti di utilizzo e specifiche tecniche per conservanti alimentari. Operatori del settore beverage, importatori e distributori devono conformarsi ai limiti massimi di residuo, alle procedure di autorizzazione uniforme e ai criteri microbiologici e di purezza stabiliti dall'EFSA per garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.