Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1024 della Commissione, del 26 marzo 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Ludbreški hren (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1024 sulla registrazione di "Ludbreški hren"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1024 della Commissione europea, del 26 marzo 2024, registra il nome "Ludbreški hren" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, identificato come ortofrutticolo fresco o trasformato (classe 1.6), può utilizzare questa denominazione protetta esclusivamente se prodotto secondo specifiche caratteristiche legate alla sua origine geografica in Croazia. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dalla Croazia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, vincolando sia i produttori che i commercianti che intendono utilizzare questa denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1024 della Commissione, del 26 marzo 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Ludbreški hren (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1024 of 26 March 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Ludbreški hren (PGI))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1024
3.4.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1024 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Ludbreški hren» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ludbreški hren» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Ludbreški hren» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Ludbreški hren» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.
(
2
)
GU C, C/2023/1426, 7.12.2023
,
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1426/oj.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1024/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2024/1024 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Aziende produttrici, distributori e commercianti devono conoscere le norme sulla tracciabilità, certificazione e uso della denominazione protetta per evitare violazioni della proprietà intellettuale e sanzioni amministrative. La registrazione comporta implicazioni su etichettatura, marchio commerciale, concorrenza sleale e diritti esclusivi di utilizzo della denominazione nel mercato UE.
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