Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1023/2022

Regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 28/06/2022 In vigore dal: 28/06/2022 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti di utilizzo della lecitina di avena nei prodotti di cacao e cioccolato secondo il Regolamento UE 2022/1023?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/1023 autorizza l'uso della lecitina di avena (E 322a) come additivo alimentare emulsionante esclusivamente nei prodotti di cacao e cioccolato disciplinati dalla Direttiva 2000/36/CE. La lecitina di avena è un olio di avena frazionato che facilita la produzione riducendo la viscosità del cioccolato fuso, permettendone il pompaggio durante la lavorazione, e previene l'affioramento del grasso e la formazione di patina grigiastra durante la conservazione. Il livello massimo di utilizzo consentito è di 20.000 mg/kg (2% del prodotto finito). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato positivamente la sicurezza di questa sostanza nel dicembre 2019, concludendo che non presenta problemi per la salute ai livelli d'uso proposti. Il regolamento specifica anche le caratteristiche tecniche rigorose della lecitina di avena, inclusi i parametri di purezza, i criteri microbiologici, i limiti di contaminanti (arsenico, piombo, mercurio, cadmio) e i residui di solventi, garantendo standard qualitativi elevati per i produttori.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Regulation (EU) 2022/1023 of 28 June 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of oat lecithin in cocoa and chocolate products as covered by Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

29.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 172/5 REGOLAMENTO (UE) 2022/1023 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14, visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. (2) Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’uso ivi specificate. (3) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ( 3 ) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. (4) L’elenco dell’UE e le specifiche possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (5) Il 25 gennaio 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all’uso della lecitina di avena come additivo alimentare nella categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE» del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , figurante nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, ad un livello massimo di 20 000 mg/kg. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. (6) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha valutato la sicurezza della lecitina di avena come additivo alimentare e, nel suo parere ( 5 ) del 10 dicembre 2019, ha concluso che la lecitina di avena da utilizzare come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza per l’uso e i livelli d’uso proposti. (7) La lecitina di avena è un olio di avena frazionato che funge da emulsionante e facilita la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato riducendo la viscosità e il valore della resa dei prodotti di cioccolato. Il cioccolato fuso può essere così pompato agevolmente durante la lavorazione. Inoltre la lecitina di avena impedisce l’affioramento del grasso e la formazione di una patina grigiastra sulla superficie dei prodotti durante la loro conservazione. (8) È pertanto opportuno autorizzare l’uso della lecitina di avena come emulsionante nella categoria di alimenti «prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», al livello massimo d’uso di 20 000 mg/kg, e assegnare a tale additivo il numero E 322a. (9) Le specifiche della lecitina di avena (E 322a) dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale sostanza è inclusa per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16 . ( 2 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana ( GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19 ). ( 5 ) EFSA Journal 2020;18(1):5969. ALLEGATO I L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato: 1) nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 322 è inserita la nuova voce seguente: «E 322a Lecitina di avena»; 2) nella parte E, categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», dopo la voce relativa all’E 322 è inserita la nuova voce seguente relativa alla «lecitina di avena»: «E 322a Lecitina di avena 20 000 ». ALLEGATO II Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 322 è inserita la voce seguente: « E 322a LECITINA DI AVENA Sinonimi Olio di avena frazionato Definizione La lecitina di avena è un olio di avena frazionato ricco di lipidi polari, principalmente galattolipidi. La lecitina di avena è prodotta a partire da chicchi di avena di qualità alimentare, che vengono setacciati ed estratti utilizzando etanolo a temperatura elevata per produrre un estratto lipidico grezzo. Questo estratto grezzo viene sottoposto ad evaporazione e filtrazione multistadio, da cui si ottiene un olio grezzo che viene separato, evaporato e filtrato per produrre la lecitina di avena. Come solvente di estrazione può essere utilizzato solo l’etanolo. EINECS 281-672-4 Tenore Non meno del 30 % di lipidi polari insolubili in acetone Descrizione Liquido viscoso di colore bruno giallastro Identificazione Colina Non più di 2 g/100 g Fosforo Non meno dello 0,5 % Lipidi polari Non meno del 35 % p/p Lipidi neutri 55–65 % (p/p) Saturi 17-20 % (p/p) Monoinsaturi 38-42 % (p/p) Polinsaturi 38-42 % (p/p) Purezza Perdita all’essiccazione Non più del 2 % Materia insolubile in toluene Non più dell’1 % p/p Indice d’acidità Non più di 30 mg KOH/g Indice di perossido meno di 10 meq di O2/kg di grasso Solventi residui Etanolo: non più di 300 mg/kg Arsenico Non più di 0,1 mg/kg Piombo Non più di 0,05 mg/kg Mercurio Non più di 0,02 mg/kg Cadmio Non più di 0,05 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio delle colonie aerobiche Non più di 1 000 CFU/g Lieviti Non più di 100 CFU/g Muffe Non più di 100 CFU/g Enterobatteriacee Non più di 10 CFU/g Spore aerobiche Non più di 1 CFU/g Altro Glutine Non più di 20 mg/kg».

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Il Regolamento UE 2022/1023 è il riferimento normativo per produttori di cioccolato e cacao che intendono utilizzare lecitina di avena come additivo alimentare autorizzato. Aziende del settore dolciario e consulenti di conformità normativa consultano questo regolamento per comprendere i limiti di utilizzo (20.000 mg/kg), le specifiche tecniche secondo il Regolamento UE 231/2012, e i criteri di purezza e sicurezza alimentare. La normativa si applica in tutti gli Stati membri dell'UE ed è rilevante per l'etichettatura, la tracciabilità e la certificazione dei prodotti di cioccolato.

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