Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1020 della Commissione, del 26 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Pérail (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1020 riguardo all'indicazione geografica Pérail e quali eccezioni prevede?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1020 della Commissione europea, entrato in vigore il 27 maggio 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica protetta (IGP) "Pérail" nel registro dell'Unione europea. Si tratta di un formaggio francese per il quale la Francia aveva presentato domanda di registrazione prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche (UE) 2024/1143. La registrazione è stata completata senza opposizioni da parte di terzi, confermando i requisiti di qualità e origine geografica del prodotto.
Il regolamento prevede un'importante eccezione transitoria: la Fromagerie de la Lémance, ubicata a Montayral (Francia), sebbene situata al di fuori della zona geografica delimitata per la produzione del Pérail, è autorizzata a continuare l'utilizzo della denominazione per un periodo di cinque anni. Questa deroga è stata concessa perché l'azienda aveva già commercializzato legalmente il prodotto con tale denominazione per oltre cinque anni prima della registrazione, soddisfacendo i criteri previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2024/1143.
Per le aziende operanti nel settore agroalimentare, questo regolamento rappresenta un vincolo importante: dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, solo i produttori ubicati nella zona geografica delimitata potranno utilizzare la denominazione "Pérail", salvo l'eccezione transitoria per la Fromagerie de la Lémance. Dopo i cinque anni di transizione, anche questa azienda dovrà cessare l'utilizzo della denominazione protetta, a meno che non trasferisca la produzione nella zona geografica autorizzata.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1020 della Commissione, del 26 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Pérail (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1020 of 26 May 2025 entering the geographical indication Pérail (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1020
27.5.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1020 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Pérail» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Pérail», presentata dalla Francia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Pérail» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
(4)
Con lettera ricevuta il 22 dicembre 2023, le autorità francesi hanno informato la Commissione che la Fromagerie de la Lémance, ubicata nella ZA du Haut Agenais - 47500 MONTAYRAL (n. SIRET 414 029 785 00022), all’esterno della zona geografica delimitata definita nel disciplinare, aveva commercializzato legalmente il prodotto recante la denominazione di vendita «Pérail», utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni, e che tale aspetto era stato sollevato nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.
(5)
Essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, che si applica alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è opportuno concedere un periodo transitorio di cinque anni per consentire all’impresa interessata di continuare a utilizzare la denominazione «Pérail»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Pérail» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
La Fromagerie de la Lémance è autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Pérail» per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/634, 29.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/634/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1020/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/1020 disciplina le indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore agroalimentare, applicando le norme sulla protezione dell'origine geografica e sulla qualità dei prodotti secondo il regolamento (UE) 2024/1143. Aziende alimentari, consorzi di tutela e operatori commerciali devono rispettare i vincoli territoriali e le denominazioni protette, con possibilità di deroghe transitorie per chi già utilizzava legalmente il marchio prima della registrazione.
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