Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1019/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 18/07/2018 In vigore dal: 18/07/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2018/1019 riguardo all'oxasulfuron e quali sono le scadenze per gli Stati membri?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, dispone il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, un principio attivo utilizzato nei prodotti fitosanitari. La decisione è stata presa perché l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha identificato numerose lacune nei dati che hanno impedito di completare la valutazione del rischio in vari settori, in particolare riguardo all'esposizione dei consumatori, delle acque sotterranee e del rischio per organismi acquatici e terrestri.

Il regolamento riguarda tutti gli Stati membri dell'Unione europea e i produttori di fitosanitari che commercializzano prodotti contenenti oxasulfuron. In pratica, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza entro l'8 novembre 2018. Inoltre, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte esistenti (secondo l'articolo 46 del Regolamento CE 1107/2009), tale periodo non può superare l'8 novembre 2019.

Per le aziende del settore agricolo e chimico, questo significa che i prodotti a base di oxasulfuron non potranno più essere autorizzati e commercializzati dopo le scadenze indicate. Il regolamento consente comunque la presentazione di ulteriori domande di approvazione secondo le procedure ordinarie, qualora il richiedente fornisca dati supplementari che colmino le lacune riscontrate.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1019 of 18 July 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance oxasulfuron, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

19.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1019 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2018 concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 78, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2003/23/CE della Commissione ( 2 ) ha iscritto la sostanza attiva oxasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 3 ) . (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 4 ) . (3) L'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019. (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'oxasulfuron è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ( 5 ) entro i termini previsti in tale articolo. (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. (6) Lo Stato membro relatore ha redatto in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 gennaio 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. (8) Il 2 febbraio 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ( 6 ) sulla possibilità che l'oxasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (9) L'Autorità ha individuato numerose lacune nei dati che non hanno permesso di ultimare la valutazione del rischio in vari settori. In particolare, le informazioni disponibili sull'oxasulfuron e sui suoi metaboliti non hanno consentito di ultimare la valutazione dell'esposizione complessiva dei consumatori, dell'esposizione delle acque sotterranee, del rischio per gli organismi acquatici, i lombrichi, i macrorganismi e i microrganismi del suolo e per le piante terrestri non bersaglio. (10) Il 19 luglio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento per l'oxasulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. (11) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre il richiedente a presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. (12) Tuttavia, nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato possibile dissipare le perplessità di cui al considerando 9. (13) Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. Non è quindi opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron. (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (15) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron. (16) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron, tale periodo dovrebbe scadere entro l'8 novembre 2019. (17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione ( 7 ) ha prorogato la scadenza dell'oxasulfuron fino al 31 luglio 2019 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che è presa una decisione prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima. (18) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'oxasulfuron in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva L'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron non è rinnovata. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 42 relativa all'oxasulfuron è soppressa. Articolo 3 Misure transitorie Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxasulfuron entro l'8 novembre 2018. Articolo 4 Periodo di tolleranza L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro l'8 novembre 2019. Articolo 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva 2003/23/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulforon, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid ( GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39 ). ( 3 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ( GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26 ). ( 6 ) EFSA Journal 2017;15(2):4722, 33 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu. ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor ( GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13 ).

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Il Regolamento UE 2018/1019 disciplina l'approvazione delle sostanze attive in fitosanitari secondo il Regolamento CE 1107/2009, affrontando questioni di valutazione del rischio, metaboliti, esposizione ambientale e criteri di approvazione. Produttori di agrofarmaci, distributori e agricoltori devono conoscere le procedure di rinnovo dell'approvazione, i periodi di tolleranza e le scadenze per la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari.

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