Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1013 della Commissione, del 26 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Erzincan Tulum Peyniri (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1013 riguardo all'indicazione geografica Erzincan Tulum Peyniri?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1013 della Commissione europea, del 26 maggio 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Erzincan Tulum Peyniri" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Si tratta di un formaggio turco che, grazie a questa registrazione, ottiene protezione giuridica a livello comunitario contro l'uso non autorizzato del nome e della reputazione associata. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1143 e, non avendo ricevuto alcuna opposizione durante la fase di consultazione pubblica, è stata accolta favorevolmente. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE ed è direttamente vincolante, entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Questa protezione garantisce che solo i produttori della regione di Erzincan in Turchia possono utilizzare il nome "Erzincan Tulum Peyniri" per i loro formaggi, tutelando così la qualità, l'autenticità e gli interessi commerciali legati a questo prodotto tradizionale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1013 della Commissione, del 26 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Erzincan Tulum Peyniri (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1013 of 26 May 2025 on the registration of the geographical indication Erzincan Tulum Peyniri (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1013
27.5.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1013 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Erzincan Tulum Peyniri» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Erzincan Tulum Peyniri», presentata dalla Turchia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Erzincan Tulum Peyniri» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Erzincan Tulum Peyniri» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/500, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/500/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1013/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/1013 rappresenta l'applicazione pratica della normativa sulle indicazioni geografiche protette (DOP/IGP), disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1143, ed è rilevante per operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori che commercializzano prodotti con indicazioni geografiche. Professionisti del diritto commerciale e della proprietà intellettuale consultano questi regolamenti per questioni di contraffazione, marchi geografici, tutela dei prodotti tradizionali e conformità alle norme di etichettatura e tracciabilità nel mercato unico europeo.
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