Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1013/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 16/04/2019 In vigore dal: 16/04/2019 Documento ufficiale

Quali sono i termini minimi per la notifica preventiva delle partite di animali e merci che entrano nell'Unione europea secondo il Regolamento 2019/1013?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione stabilisce le modalità e i tempi con cui gli operatori responsabili devono notificare preventivamente l'arrivo di determinate categorie di animali e merci ai posti di controllo frontalieri dell'Unione. La norma si applica a partire dal 14 dicembre 2019 e riguarda tutti gli importatori e gli operatori che introducono merci da paesi terzi nell'UE. Il termine ordinario previsto è di almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo della partita, al fine di consentire alle autorità competenti di organizzare tempestivamente i controlli ufficiali. Tuttavia, il regolamento prevede due deroghe importanti: quando vincoli logistici di trasporto rendono impossibile rispettare il termine di un giorno (ad esempio per spedizioni che richiedono meno di 24 ore), è consentito notificare almeno quattro ore prima dell'arrivo; per i posti di controllo frontalieri designati specificamente per tronchi non trattati e legno segato, le autorità possono richiedere una notifica fino a cinque giorni lavorativi prima dell'arrivo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1013 of 16 April 2019 on prior notification of consignments of certain categories of animals and goods entering the Union (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

21.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1013 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2019 relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 1 ) , in particolare l'articolo 58, primo comma, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce tra l'altro il quadro per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi intesi a verificare il rispetto della legislazione dell'Unione, al fine di proteggere la salute umana, degli animali e delle piante, il benessere degli animali e, relativamente agli organismi geneticamente modificati (OGM) e ai prodotti fitosanitari, anche l'ambiente. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi attraverso posti di controllo frontalieri designati. (2) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che l'operatore responsabile di determinate partite che entrano nell'Unione effettui una notifica preventiva alle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri prima dell'arrivo delle partite. Al fine di consentire a tali autorità di eseguire i controlli ufficiali in modo tempestivo ed efficace, è opportuno fissare il periodo minimo per effettuare la notifica preventiva a un giorno lavorativo prima dell'arrivo delle partite. (3) Tuttavia, a causa di vincoli logistici relativi al trasporto, in certi casi potrebbe non essere possibile rispettare il periodo di notifica preventiva di un giorno lavorativo prima dell'arrivo della partita. Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi quando la partita è trasportata dal luogo di spedizione al posto di controllo frontaliero in meno di 24 ore e le informazioni necessarie alla compilazione delle parti pertinenti del documento sanitario comune di entrata (DSCE) richiesto al fine di effettuare la notifica preventiva conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 non sono disponibili prima del carico della partita. In tali casi, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di richiedere che la notifica preventiva sia effettuata almeno quattro ore prima dell'arrivo della partita, così da poter garantire anche in tali circostanze una tempestiva ed efficace esecuzione dei controlli ufficiali. (4) Il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione ( 2 ) prevede che gli Stati membri esonerino i posti di controllo frontalieri che devono essere designati per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato da determinati requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri a causa di specifici vincoli geografici. Tale regolamento dispone inoltre che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali presso il posto di controllo frontaliero designato per le merci di cui sopra possano essere eseguiti da un'unità mobile di controllo ufficiale. Al fine di concedere tempo sufficiente per l'organizzazione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali presso tali posti di controllo frontalieri, il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere una deroga alle norme sui termini minimi di notifica preventiva dell'arrivo delle partite. (5) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Notifica preventiva delle partite 1.   L'operatore responsabile di una partita che rientra nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 effettua la notifica preventiva all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della partita. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora vincoli logistici impediscano il rispetto del termine stabilito in tale paragrafo, le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri possono applicare un periodo di notifica preventiva di almeno quattro ore prima dell'arrivo previsto della partita. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri designati per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 possono applicare un periodo di notifica preventiva di massimo cinque giorni lavorativi prima dell'arrivo previsto di tali partite. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

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Il Regolamento 2019/1013 è il riferimento normativo per operatori doganali, importatori e spedizionieri che devono gestire notifiche preventive di partite in entrata nell'UE, controlli ufficiali alle frontiere e conformità ai requisiti sanitari. Professionisti del settore logistico e commerciale consultano questa norma per comprendere i termini di notifica preventiva, le deroghe per vincoli logistici, i posti di controllo frontalieri designati e gli obblighi relativi al documento sanitario comune di entrata (DSCE).

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