Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1010 della Commissione, del 13 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Radicchio Variegato di Castelfranco» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2018/1010 riguardo alla modifica del disciplinare del Radicchio Variegato di Castelfranco?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1010 della Commissione europea, del 13 luglio 2018, approva una modifica non minore del disciplinare relativo all'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Radicchio Variegato di Castelfranco". Si applica ai produttori e ai commercianti di questo ortaggio in Italia e nell'Unione europea che intendono utilizzare questa denominazione protetta. La modifica è stata sottoposta a procedura di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, poiché non è stata presentata alcuna opposizione entro i termini previsti, è stata approvata dalla Commissione. In pratica, il regolamento rende obbligatorio il nuovo disciplinare per tutti gli operatori che desiderano commercializzare il prodotto con la denominazione IGP, garantendo standard qualitativi e di provenienza geografica uniformi nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1010 della Commissione, del 13 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Radicchio Variegato di Castelfranco» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1010 of 13 July 2018 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Radicchio Variegato di Castelfranco’ (PGI))
Testo normativo
18.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 181/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1010 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2018
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Radicchio Variegato di Castelfranco» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione
(
2
)
modificato dal regolamento (CE) n. 783/2008 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
4
)
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa alla denominazione «Radicchio Variegato di Castelfranco» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1
o
luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (
GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 783/2008 della Commissione, del 5 agosto 2008, recante approvazione delle modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [
Radicchio Variegato di Castelfranco
(IGP)] (
GU L 209 del 6.8.2008, pag. 5
).
(
4
)
GU C 51 del 10.2.2018, pag. 8
.
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Il Regolamento UE 2018/1010 riguarda le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal Regolamento (UE) 1151/2012. È rilevante per produttori, distributori e operatori commerciali che devono rispettare i disciplinari registrati, le procedure di opposizione e le modifiche non minori ai disciplinari stessi, nonché per gli enti di controllo e certificazione che verificano la conformità ai requisiti di origine geografica e qualità.
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