Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione del 9 luglio 2020 che sospende la presentazione di domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596
Cosa prevede il Regolamento UE 2020/1006 riguardo alle domande di aiuto all'ammasso privato di carni bovine?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione, pubblicato il 10 luglio 2020, sospende temporaneamente la presentazione di domande per ottenere aiuti all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di bovini di età non inferiore a otto mesi. La sospensione riguarda il periodo dal 10 al 16 luglio 2020 e si applica a tutti gli operatori del settore zootecnico e della lavorazione delle carni nell'Unione europea che intendevano beneficiare del regime di aiuto previsto dal Regolamento (UE) 2020/596. In pratica, durante questa settimana non vengono accettate nuove domande di stipula di contratti di ammasso privato, e vengono respinte tutte le domande presentate dopo l'8 luglio 2020 la cui accettazione fosse stata decisa nel periodo di sospensione. La misura è stata adottata per evitare speculazioni di mercato e per permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato prima di decidere sulla chiusura definitiva del regime di aiuto, entrando in vigore immediatamente il giorno della pubblicazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione del 9 luglio 2020 che sospende la presentazione di domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1006 of 9 July 2020 suspending the submission of applications for private storage aid for fresh or chilled meat of bovine animals aged eight months or more under Implementing Regulation (EU) 2020/596
Testo normativo
10.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 223/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1006 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2020
che sospende la presentazione di domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato
(
2
)
, in particolare l'articolo 45, paragrafo 3, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1)
A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione
(
3
)
, sono disponibili aiuti all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a decorrere dal 7 maggio 2020, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.
(2)
Un esame della situazione di mercato e del ricorso al regime di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 rende opportuno porre fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato e fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande. La Commissione intende presentare il regolamento di chiusura corrispondente al comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli affinché quest'ultimo esprima un parere in proposito. Ciò tuttavia potrebbe dar adito alla presentazione di un numero eccessivo di domande nell'ambito del regime di aiuto.
(3)
È pertanto necessario sospendere la presentazione delle domande relative all'aiuto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 e respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione sia stata decisa durante tale periodo.
(4)
Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È sospesa l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 per il periodo compreso tra il 10 luglio 2020 e il 16 luglio 2020. Non sono accettate le domande di stipula di contratti presentate nel corso di tale periodo.
2. Sono respinte le domande presentate dopo l'8 luglio 2020 la cui accettazione sia stata decisa nel corso del periodo di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (
GU L 140 del 4.5.2020, pag. 26
).
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Il Regolamento UE 2020/1006 disciplina l'ammasso privato di carni bovine, un intervento di mercato agricolo previsto dal Regolamento (UE) 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati. Gli operatori del settore devono conoscere le modalità di applicazione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e i termini di presentazione delle domande di aiuto, poiché la sospensione temporanea può influire sulla pianificazione delle strategie di stoccaggio e sulla gestione dei flussi di cassa aziendali nel comparto bovino.
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