Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1003/2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1003 della Commissione, del 24 gennaio 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati di riferimento identificativi dei derivati OTC da utilizzare ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21

Pubblicato: 24/01/2025 In vigore dal: 24/01/2025 Documento ufficiale

Quali sono i dati di riferimento identificativi che devono essere utilizzati per gli swap su tassi di interesse OTC secondo il Regolamento UE 2025/1003?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2025/1003 della Commissione, entrato in vigore il 22 maggio 2025, stabilisce gli standard identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC (over-the-counter) e i credit default swap OTC al fine di garantire la trasparenza nei mercati finanziari. Questa normativa si applica a partire dal 1° settembre 2026 e riguarda tutti i partecipanti ai mercati dei derivati OTC, incluse banche, intermediari finanziari e autorità competenti di vigilanza. Il regolamento richiede l'utilizzo di undici dati di riferimento identificativi specifici, tra cui la classe di attività, il tipo di strumento, il tipo di attività sottostante, la valuta nozionale, il tipo di consegna e la struttura del nozionale. Questi dati devono essere integrati con l'identificativo unico del prodotto (UPI) ISO 4914 per consentire un'identificazione univoca e standardizzata a livello mondiale. La normativa specifica anche i termini operativi standard per i principali tassi di riferimento (EUR-EURIBOR, EUR-EuroSTR, USD-SOFR, GBP-SONIA, JPY-TONA), incluse le convenzioni di conteggio dei giorni, le frequenze di pagamento e i calendari di fixing applicabili. L'obiettivo principale è facilitare l'aggregazione dei dati sui rischi, consentire un confronto significativo dei prezzi e garantire che le autorità competenti possano monitorare efficacemente i mercati dei derivati OTC.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2025/1003 della Commissione, del 24 gennaio 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati di riferimento identificativi dei derivati OTC da utilizzare ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1003 of 24 January 2025 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council as regards OTC derivatives identifying reference data to be used for the purposes of the transparency requirements laid down in Article 8a(2) and Articles 10 and 21

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1003 22.5.2025 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1003 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2025 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati di riferimento identificativi dei derivati OTC da utilizzare ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis , paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di identificare gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis , paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014. (2) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere i derivati OTC in termini di classe di attività, indicando se un derivato OTC fa riferimento a un tasso, a un credito, a tassi di cambio, a strumenti di capitale, a merci o ad altre classi di attività non standard. (3) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere i derivati OTC in termini di tipo di strumento, indicando se un derivato OTC è uno swap, un’opzione o un forward. (4) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in termini di tipo di attività sottostante, indicando, sulla base della norma ISO 10962:2021 (CFI), se un derivato su tassi di interesse OTC è uno swap fisso contro variabile, fisso contro fisso o variabile contro variabile (swap di basi). (5) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in termini di valuta nozionale, indicando se uno swap su tassi di interesse OTC è denominato in una delle quattro valute di cui all’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 e, in caso affermativo, identificando la valuta pertinente con riferimento al codice moneta a tre caratteri ISO 4217. (6) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in termini di tipo di consegna, utilizzando la norma ISO 10962:2021 (CFI) per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è consegnabile (fisico) o non consegnabile (contante). (7) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di identificare la struttura del nozionale per gli swap su tassi di interesse OTC, utilizzando la norma ISO 10962:2021 (CFI) per indicare se lo swap ha una struttura del nozionale costante, crescente, in ammortamento o personalizzata. (8) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in termini di tassi di riferimento sottostanti. (9) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di conoscere determinati termini operativi standard associati al tasso di riferimento sottostante. Le convenzioni operative standard pertinenti dovrebbero riflettere gli elementi di dati critici definiti negli orientamenti tecnici riveduti del comitato di sorveglianza della regolamentazione, in quanto tali attributi sono standardizzati, sostenuti a livello internazionale e aggiornati dal comitato. I quattro elementi di dati critici sono: i) la convenzione applicabile per il conteggio dei giorni della gamba fissa, ii) la frequenza del pagamento della gamba fissa, iii) la convenzione per il conteggio dei giorni della gamba variabile, iv) la frequenza del pagamento della gamba variabile. (10) Per identificare gli swap su tassi di interesse OTC non conformi ai termini operativi standard associati ai relativi tassi di riferimento sottostanti, i dati di riferimento identificativi dovrebbero anche consentire di determinare la convenzione di rettifica del giorno lavorativo, il fixing lag, il calendario dei pagamenti e il fatto che il contratto non prevede pagamenti supplementari. (11) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC per quanto riguarda la durata dei tassi di riferimento sottostanti, identificando la durata del tasso di riferimento sottostante in giorni, settimane, mesi o anni, a seconda dei casi. (12) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di distinguere gli swap su tassi di interesse OTC in base ai termini standard dei tassi di riferimento sottostanti, indicando i termini standard applicabili a ciascuno dei tassi di riferimento sottostanti. (13) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è concluso per uno dei periodi annuali completi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014. Nel caso in cui uno swap su tassi di interesse OTC sia concluso per un periodo annuale completo, i dati di riferimento identificativi dovrebbero identificare la durata del contratto espressa come numero intero e indicare l’unità temporale applicabile. (14) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è spot-starting, ossia diventa effettivo di solito due giorni lavorativi dopo la conclusione del contratto, o è forward-starting, il che significa che il contratto swap su tassi di interesse OTC diventa effettivo in qualsiasi altra data di inizio concordata contrattualmente. (15) I dati di riferimento identificativi dovrebbero consentire ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti di determinare se uno swap su tassi di interesse OTC utilizza la convenzione di rollover di calendario (calendar roll), la convenzione di rollover dei mercati monetari internazionali (IMM roll) o qualsiasi altra convenzione di rollover (non standard). (16) I dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC non dovrebbero includere la data di scadenza giornaliera o la data di efficacia di uno swap su tassi di interesse, in quanto tali attributi impediscono un confronto significativo dei prezzi per gli swap su tassi di interesse OTC. (17) L’identificativo unico del prodotto (Unique Product Identifier — UPI) ISO 4914 è un identificativo univoco del prodotto concordato a livello mondiale, sviluppato come strumento di identificazione per gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC, con l’obiettivo di facilitare l’aggregazione dei dati ai fini del rischio da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni nei mercati mondiali dei derivati OTC. Tuttavia l’UPI ISO 4914 per gli swap su tassi di interesse OTC non contiene gli altri dati di riferimento identificativi necessari per identificare correttamente gli swap su tassi di interesse OTC ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis , paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014. Pertanto l’UPI ISO 4914 dovrebbe essere integrato con tali altri dati di riferimento identificativi. A tal fine, l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 conferisce all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, tra l’altro, gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti all’ESMA e la relativa trasmissione alle autorità competenti, nonché la forma e il contenuto di tali dati. I metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati di riferimento identificativi comprendono l’opzione di esigere che tutti i dati di riferimento identificativi di cui al presente regolamento siano segnalati come parte di un identificativo unico. (18) Per consentire l’allineamento tra il presente regolamento e il regolamento delegato adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e per concedere ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti tempo sufficiente per mettere in atto le misure necessarie per conformarsi agli obblighi in materia di dati di riferimento, gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC dovrebbero essere identificati con i dati di riferimento identificativi di cui al presente regolamento a decorrere dal 1 o settembre 2026. (19) L’articolo 27 quinquies bis, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 impone all’ESMA di avviare la procedura di selezione per la nomina di un unico fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC o le pertinenti sottoclassi di derivati OTC entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento e non prima di sei mesi dall’avvio della procedura di selezione per la nomina di un unico fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati. Per garantire l’avvio tempestivo della procedura di selezione per la nomina di un unico fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC o le pertinenti sottoclassi di derivati OTC, è opportuno che il presente regolamento inizi ad applicarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC 1.   A decorrere dal 1 o settembre 2026, ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis , paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, sono utilizzati i dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC di cui alla tabella 1 dell’allegato del presente regolamento. 2.   A decorrere dal 1 o settembre 2026, ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis , paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC comprendono anche l’identificativo unico del prodotto UPI ISO 4914. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj . ALLEGATO Tabella 1 Dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 Dati di riferimento identificativi Istruzioni 1 Classe di attività Per determinare se un derivato OTC fa riferimento a un tasso, a un credito, a tassi di cambio, a strumenti di capitale, a merci o ad altre classi di attività non standard. 2 Tipo di strumento Per determinare se un derivato OTC è uno swap, un’opzione o un forward. 3 Tipo di attività sottostante Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è uno swap fisso contro variabile, fisso contro fisso o variabile contro variabile (swap di basi). 4 Valuta nozionale Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è denominato in una delle quattro valute di cui all’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 e per identificare la valuta pertinente. 5 Tipo di consegna Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è consegnabile (fisico) o non consegnabile (contante). 6 Struttura del nozionale Per determinare se lo swap ha una struttura del nozionale costante, crescente, in ammortamento o personalizzata. 7 Tasso di riferimento sottostante Per identificare il tasso e la durata del tasso cui fa riferimento lo swap su tassi di interesse OTC. 8 Termini operativi standard associati al tasso di riferimento sottostante Per identificare i termini operativi standard associati a ciascuno dei tassi di riferimento sottostanti. La tabella 2 specifica i termini operativi standard per i tassi di riferimento per gli swap su tassi di interesse OTC soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis , paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014. 9 Durata contrattuale Per determinare se la durata contrattuale di uno swap su tassi di interesse OTC è uno dei periodi annuali completi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014. Nel caso in cui uno swap su tassi di interesse OTC sia concluso per un periodo annuale completo, per determinare la durata del contratto espressa come numero intero e l’unità temporale applicabile. 10 Data di efficacia Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC è spot-starting (di solito due giorni lavorativi dopo la conclusione) o forward-starting (qualsiasi altra data di inizio concordata). 11 Convenzione di rollover Per determinare se uno swap su tassi di interesse OTC utilizza la convenzione di rollover di calendario (calendar roll), la convenzione di rollover dei mercati monetari internazionali (IMM roll) o qualsiasi altra convenzione di rollover (non standard). Tabella 2 Termini operativi standard per i tassi di riferimento per gli swap su tassi di interesse OTC soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 Famiglia di tassi di riferimento EUR-EURIBOR EUR-EuroSTR USD-SOFR GBP-SONIA JPY-TONA Convenzione di rettifica del giorno lavorativo Giorno successivo modificato (modified following) Giorno successivo modificato (modified following) Giorno successivo modificato (modified following) Giorno successivo modificato (modified following) Giorno successivo modificato (modified following) Convenzione per il conteggio dei giorni della gamba fissa 30360 (ISDA) Act360 Act360 Act365.FIXED Act365.FIXED Frequenza del pagamento della gamba fissa Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Convenzione per il conteggio dei giorni della gamba variabile Act360 Act360 Act360 Act365.FIXED Act365.FIXED Frequenza del pagamento della gamba variabile Semestrale (6M RR)/ trimestrale (3M RR) Annuale Annuale Annuale Annuale Fixing lag 2BD 0BD 0BD 0BD 0BD Calendario di fixing EUTA EUTA USGS GBLO JPTO Calendario dei pagamenti EUTA EUTA USNY GBLO JPTO Pagamenti supplementari NESSUNO NESSUNO NESSUNO NESSUNO NESSUNO Convenzione di rollover STD IMM STD IMM STD IMM STD IMM STD IMM Data di efficacia 2BD Data successiva 2BD Data successiva 2BD Data successiva 0BD Data successiva 2BD Data successiva ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1003/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/1003 è il riferimento normativo per chi opera con swap su tassi di interesse OTC, credit default swap OTC e strumenti finanziari derivati, disciplinando gli obblighi di trasparenza secondo l'articolo 8 bis del Regolamento (UE) 600/2014 (MiFID II). Intermediari finanziari, banche e repertori di dati sulle negoziazioni devono conformarsi agli standard di identificazione del prodotto (UPI ISO 4914), alle convenzioni ISDA per il conteggio dei giorni (Act360, 30360, Act365.FIXED) e ai calendari di fixing per le principali valute (EUTA, USGS, GBLO, JPTO). La normativa è essenziale per chi gestisce rischi di mercato, reporting normativo e compliance nei derivati OTC.

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