Regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione del 20 gennaio 2020 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/987 e quali sono le modifiche apportate al regolamento sulle unità di ventilazione residenziali?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione del 20 gennaio 2020 è un atto correttivo che rettifica errori linguistici presenti in varie versioni linguistiche del Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014, il quale disciplina l'etichettatura energetica delle unità di ventilazione residenziali. Le correzioni riguardano principalmente l'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), dove viene precisato quali unità di ventilazione sono escluse dal campo di applicazione del regolamento, in particolare quelle che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore, salvo il trasferimento di calore per protezione antigelo o sbrinamento. Questo regolamento si applica a livello europeo e ha rilevanza anche per lo Spazio economico europeo (SEE). Le correzioni interessano 20 versioni linguistiche diverse (bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese), anche se per la versione italiana le modifiche risultano minime. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione del 20 gennaio 2020 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2020/987 of 20 January 2020 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) No 1254/2014 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units (Text with EEA relevance)
Testo normativo
10.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 221/1
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/987 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2020
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali
(testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)
Le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione
(
2
)
contengono errori all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), per quanto riguarda le unità di ventilazione residenziali cui il regolamento non si applica. Tali errori incidono sulla sostanza della disposizione.
(2)
La versione linguistica maltese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 contiene un ulteriore errore all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), per quanto riguarda le unità di ventilazione cui il regolamento non si applica. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.
(3)
La versione linguistica svedese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 contiene un ulteriore errore nell’allegato I, punto 9), e nell’allegato IV, lettera o), per quanto riguarda uno dei termini definiti ai fini degli allegati da II a IX. Tale errore incide sulla sostanza delle disposizioni.
(4)
È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 è così rettificato:
1)
l’articolo 1, paragrafo 2), lettera e), è così rettificato:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore destinata al recupero del calore o che consente un trasferimento o un’estrazione di calore aggiuntivi a quelli del sistema di recupero del calore, tranne il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento;»;
b)
(non riguarda la versione italiana)
;
2)
(non riguarda la versione italiana)
;
3)
(non riguarda la versione italiana)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (
GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27
).
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Il Regolamento UE 2020/987 riguarda l'etichettatura energetica, le unità di ventilazione residenziali e gli scambiatori di calore, operando come strumento di armonizzazione normativa nel mercato unico europeo. Produttori, distributori e importatori di sistemi di ventilazione devono conformarsi alle definizioni corrette delle esclusioni dal campo di applicazione, in particolare per quanto concerne le pompe di calore e il recupero del calore. La normativa si inserisce nel quadro della direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) 2017/1369 sulla trasparenza energetica dei prodotti.
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