Regolamento di esecuzione (UE) 2020/974 della Commissione del 6 luglio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pecorino del Monte Poro» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/974 riguardo alla registrazione del "Pecorino del Monte Poro" e quali sono le disposizioni transitorie previste?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/974 della Commissione del 6 luglio 2020 registra la denominazione "Pecorino del Monte Poro" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro europeo dei prodotti agroalimentari tutelati. La registrazione avviene secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che l'Italia ha presentato la domanda e questa è stata pubblicata senza ricevere opposizioni entro i termini previsti. Il prodotto è classificato nella categoria "Formaggi" (classe 1.3) secondo la normativa europea. La norma riguarda i produttori e i commercianti di formaggi pecorini provenienti dall'area del Monte Poro, garantendo loro protezione legale contro l'uso non autorizzato della denominazione. In pratica, solo i produttori che rispettano il disciplinare di produzione potranno utilizzare la denominazione "Pecorino del Monte Poro" con il marchio DOP. Una disposizione importante prevede un periodo transitorio di tre anni per la società Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola, che potrà continuare a commercializzare il prodotto con la denominazione "Pecorino Monteporo" (variante già utilizzata legalmente da oltre cinque anni), garantendo continuità commerciale durante l'adeguamento alle nuove regole.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/974 della Commissione del 6 luglio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pecorino del Monte Poro» (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/974 of 6 July 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Pecorino del Monte Poro’ (PDO)
Testo normativo
7.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 215/11
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/974 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2020
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pecorino del Monte Poro» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1 e l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pecorino del Monte Poro» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pecorino del Monte Poro» deve essere registrata.
(3)
Con lettera pervenuta il 20 gennaio 2020, le autorità italiane hanno informato la Commissione che l’impresa Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola, stabilita sul loro territorio, aveva legalmente commercializzato il prodotto recante la denominazione di vendita «Pecorino Monteporo», utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni, precisando che tale aspetto era stato sollevato nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.
(4)
Poiché l’impresa Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola soddisfa le condizioni previste all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione, essa dovrebbe essere autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Pecorino Monteporo» per un periodo transitorio di tre anni.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Pecorino del Monte Poro» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
La società Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola è autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Pecorino Monteporo» per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 333 del 4.10.2019, pag. 19
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2020/974 è il riferimento normativo per la protezione delle denominazioni di origine nel settore agroalimentare, disciplinando DOP, IGP e diritti di proprietà intellettuale su prodotti geograficamente identificati. Aziende casearie, consorzi di tutela e operatori commerciali lo consultano per comprendere obblighi di etichettatura, disciplinari di produzione, diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e periodi transitori per adeguamento normativo.
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