Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0957/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/957 della Commissione del 14 giugno 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Radicchio di Verona» (IGP)

Pubblicato: 14/06/2022 In vigore dal: 14/06/2022 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento di esecuzione UE 2022/957 riguardo alla modifica del disciplinare del Radicchio di Verona IGP?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/957 della Commissione europea del 14 giugno 2022 approva una modifica non minore del disciplinare relativo all'Indicazione Geografica Protetta "Radicchio di Verona". Si applica ai produttori e ai commercianti di radicchio che operano nell'area geografica protetta e intendono utilizzare questa denominazione. La modifica del disciplinare rappresenta un aggiornamento delle regole tecniche e organizzative che disciplinano la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto, garantendo il mantenimento degli standard qualitativi e delle caratteristiche distintive. Per le aziende agricole e le imprese agroalimentari italiane, questo significa che devono adeguarsi alle nuove specifiche tecniche contenute nel disciplinare modificato per continuare a commercializzare il prodotto con la denominazione protetta. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/957 della Commissione del 14 giugno 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Radicchio di Verona» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/957 of 14 June 2022 approving non-minor amendments to the product specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Radicchio di Verona’ (PGI))

Testo normativo

21.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 165/28 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/957 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ « Radicchio di Verona » (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 98/2009 della Commissione ( 2 ) . (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) , in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Radicchio di Verona» (IGP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2022 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 98/2009 della Commissione, del 2 febbraio 2009, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)] ( GU L 33 del 3.2.2009, pag. 8 ). ( 3 ) GU C 62 del 4.2.2022, pag. 18 .

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Il Regolamento UE 2022/957 riguarda le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. È rilevante per aziende agroalimentari, consorzi di tutela e operatori commerciali che gestiscono denominazioni protette, disciplinari di produzione e certificazioni di origine geografica.

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