Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0957/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/957 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 26/06/2020 In vigore dal: 26/06/2020 Documento ufficiale

Come viene classificato un dissipatore di calore in alluminio nella nomenclatura combinata secondo il Regolamento UE 2020/957?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/957 della Commissione del 26 giugno 2020 fornisce regole uniformi per la classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, il sistema tariffario comune dell'Unione europea. In particolare, il regolamento stabilisce che un articolo forgiato in alluminio (dissipatore di calore) con forma di piastra circolare e perni di raffreddamento, destinato a dissipare il calore dai moduli LED, deve essere classificato nel codice NC 7616 99 90 (altri lavori di alluminio non ottenuti per fusione). Questa classificazione si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e determina l'aliquota doganale e le tasse applicabili all'importazione o all'esportazione del prodotto. La decisione esclude altre possibili classificazioni, come quella di parte di apparecchi per l'illuminazione (codice 9405 99 00), poiché l'articolo non è identificabile come parte destinata esclusivamente a un prodotto specifico al momento della presentazione in dogana. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate possono ancora essere invocate, garantendo certezza ai commercianti durante il passaggio alle nuove regole.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/957 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/957 of 26 June 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

3.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/957 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020 Per la Commissione A nome della president Philip KERMODE Direttore generale f.f. Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Articolo forgiato (cosiddetto «dissipatore di calore») fabbricato in alluminio (non ottenuto per fusione), avente la forma di una piastra circolare con diametro di circa 50 mm su cui sono fissati perni di raffreddamento di altezza di circa 30, 40 o 50 mm. È destinato ad essere utilizzato in vari prodotti per dissipare il calore prodotto dai moduli LED. Cfr. immagine ( *1 ) 7616 99 90 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90 . La classificazione nel codice NC 9405 99 00 come parte di apparecchi per l’illuminazione è esclusa in quanto, all’atto della presentazione in dogana, l’articolo non è identificabile, per la sua forma o altre caratteristiche specifiche, come parte destinata esclusivamente o principalmente a un articolo della voce 9405 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, «Parti», primo paragrafo). L’articolo non è adatto a essere utilizzato come parte di un prodotto specifico. Pertanto, all’atto della presentazione in dogana, non può essere identificato come parte di un prodotto di una voce specifica (ad esempio, della voce 8539, 8541 o 8543). Di conseguenza, la classificazione come parte di articoli è esclusa. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7616 99 90 come altri lavori di alluminio non ottenuti per fusione. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0957/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2020/957 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a importatori, esportatori e operatori del commercio estero. Professionisti del settore doganale e consulenti commerciali lo consultano per determinare i codici NC corretti, le aliquote tariffarie applicabili e le informazioni tariffarie vincolanti, garantendo la corretta applicazione delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e il rispetto degli obblighi tributari negli scambi internazionali.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020 Provvedimento AdE 2624563 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →