Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0956/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/956 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 31/05/2021 In vigore dal: 31/05/2021 Documento ufficiale

Qual è la procedura di classificazione doganale per un sistema modulare fonoassorbente "room-in-room" secondo il Regolamento UE 2021/956?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2021/956 della Commissione europea del 31 maggio 2021 stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme a livello europeo. In questo caso specifico, riguarda un articolo modulare con proprietà fonoassorbenti e insonorizzanti (sistema "room-in-room"), costituito da una struttura in alluminio con pannelli compositi, destinato all'uso interno in uffici open space. La norma prevede che tale articolo debba essere classificato nel codice NC 7610 90 90, cioè tra le "altre costruzioni di alluminio", poiché l'elemento costruttivo principale (la struttura a telaio in alluminio) conferisce il carattere essenziale al prodotto composito. Questo riguarda direttamente gli importatori, gli esportatori e i doganieri che devono applicare correttamente i dazi doganali e le misure tariffarie: la classificazione errata comporterebbe l'applicazione di aliquote sbagliate e possibili sanzioni amministrative.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/956 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/956 of 31 May 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

15.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211/45 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/956 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi 1) 2) 3) Un articolo modulare dotato di proprietà fonoassorbenti e insonorizzanti (cosiddetto «sistema room-in-room»). Una volta assemblato, misura circa 3 m di larghezza, tra 2 e 6 m di lunghezza e 2,3 m di altezza, con pareti dello spessore di circa 40 mm. È costituito da una struttura a telaio in alluminio di forma cubica, tenuta insieme da una serie di angoli metallici e di pannelli, che sono collocati sui lati e nella parte superiore della struttura. Ciascun pannello è costituito, da un lato, da uno strato fonoassorbente di tessuto ignifugo in poliestere stampato e, dall’altro lato, da un pannello di particelle in legno stratificato. L’interno del pannello è imbottito con lana di roccia (densità di 100 kg/m 3 ). Il soffitto è costituito da pannelli di poliestere e travetti di supporto in alluminio. L’articolo è dotato anche di porta, finestre, un sistema di illuminazione a LED e un sistema di ventilazione. L’articolo è concepito come una costruzione speciale da erigere all’interno di un edificio finito esistente, in quanto non offre protezione dalle intemperie. È destinato ad essere utilizzato in uffici open space come spazio chiuso per discussioni riservate o per creare una zona tranquilla. Cfr. immagine ( *1 ) . 7610 90 90 Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7610 , 7610 90 e 7610 90 90 . La classificazione alla voce 9406 è esclusa in quanto l’articolo non è una «costruzione prefabbricata» indipendente completa o incompleta, dato che non può essere considerato un locale di abitazione, una baracca di cantiere o una costruzione simile (cfr. anche la nota 4 del capitolo 94 e le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9406 ). Non è adatto ad essere utilizzato all’aperto in quanto non è considerato resistente alle intemperie. L’articolo è una costruzione speciale da erigere all’interno di un edificio finito esistente. L’articolo è un prodotto composito il cui carattere essenziale è conferito dall’elemento costruttivo (struttura a telaio in alluminio). Esso deve pertanto essere classificato in base alla materia costitutiva di tale componente. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7610 90 90 fra le altre costruzioni di alluminio. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0956/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2021/956 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a merci composte e costruzioni modulari. Importatori e spedizionieri devono consultarlo per determinare correttamente il codice NC, le aliquote tariffarie applicabili e la corretta dichiarazione doganale. La norma disciplina anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) e prevede un periodo di tre mesi per l'adeguamento alle nuove classificazioni secondo il Codice doganale dell'Unione.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273 Bando di concorso (atto n. 214106/2021) per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 un… Provvedimento AdE 214106

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →