Regolamento di esecuzione (UE) 2022/955 della Commissione del 14 giugno 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Taleggio» (DOP)
Quali sono le modifiche approvate al disciplinare del Taleggio DOP e quali effetti hanno sulla commercializzazione del formaggio?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/955 approva una modifica non minore al disciplinare della Denominazione di Origine Protetta "Taleggio", un formaggio italiano tradizionale. La modifica è stata richiesta dall'Italia e sottoposta a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali opposizioni. Poiché nessuna dichiarazione di opposizione è stata notificata alla Commissione europea entro i termini previsti, la modifica è stata approvata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. Le aziende produttrici di Taleggio DOP devono adeguarsi alle nuove disposizioni del disciplinare modificato per mantenere il diritto di utilizzare la denominazione protetta.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/955 della Commissione del 14 giugno 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Taleggio» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/955 of 14 June 2022 approving non-minor amendments to the product specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Taleggio’ (PDO)
Testo normativo
21.6.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 165/26
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/955 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«
Taleggio
»
(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Taleggio» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 148 del 21.6.1996, pag. 6
).
(
3
)
GU C 72 del 14.2.2022, pag. 12
.
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Il Regolamento (UE) 2022/955 riguarda le modifiche ai disciplinari delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. I produttori di formaggi DOP devono rispettare i disciplinari per mantenere la registrazione nel registro europeo e proteggere il marchio geografico. La procedura di modifica non minore prevede pubblicazione, opposizione e approvazione della Commissione europea, con effetti vincolanti per tutti gli Stati membri.
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