Regolamento di esecuzione (UE) 2021/949 della Commissione del 7 giugno 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Balatoni hal» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/949 riguardo alla registrazione di "Balatoni hal"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/949 della Commissione europea, adottato il 7 giugno 2021, registra il nome "Balatoni hal" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che i produttori ungheresi possono utilizzare questa denominazione per identificare pesci, molluschi e crostacei freschi provenienti dalla regione del Lago Balaton, garantendo ai consumatori l'origine geografica del prodotto. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro il termine stabilito. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, creando un marchio di qualità riconosciuto a livello europeo che protegge i produttori locali dalla contraffazione e dall'uso improprio della denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/949 della Commissione del 7 giugno 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Balatoni hal» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/949 of 7 June 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Balatoni hal’ (PGI))
Testo normativo
14.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 209/91
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/949 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Balatoni hal» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Balatoni hal» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Balatoni hal» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Balatoni hal» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 63 del 23.2.2021, pag. 27
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/949 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Le aziende produttrici di pesce nel Lago Balaton devono rispettare i criteri di tracciabilità, origine geografica e standard qualitativi per utilizzare la denominazione "Balatoni hal", con implicazioni su etichettatura, commercializzazione e protezione della concorrenza sleale nel settore ittico.
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