Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0939/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 della Commissione, del 26 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP)

Pubblicato: 26/06/2018 In vigore dal: 26/06/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 sulla registrazione del "Cidre Cotentin" e quali sono le implicazioni per i produttori?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 della Commissione europea, del 26 giugno 2018, registra la denominazione "Cidre Cotentin"/"Cotentin" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro europeo. Questo significa che il sidro prodotto nella regione del Cotentin (Francia) acquisisce una protezione legale a livello europeo, garantendo che solo i produttori autorizzati in quella zona geografica possono utilizzare questa denominazione. La norma si applica ai produttori di sidro della classe 1.8 (bevande fermentate a base di frutta) che operano nel territorio francese designato.

Il regolamento prevede un periodo transitorio fino al 15 novembre 2026 per due operatori specifici (Earl La Vallée des Pommiers e Sarl Cidrerie Le père Mahieu) che avevano già commercializzato legalmente il prodotto per almeno cinque anni prima della domanda di registrazione. Questo periodo consente loro di continuare l'attività secondo le vecchie regole prima di adeguarsi completamente ai nuovi standard DOP. La protezione è entrata in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3 luglio 2018).

Per i produttori interessati, la registrazione DOP rappresenta sia un'opportunità che un vincolo: garantisce esclusività commerciale e valore aggiunto del marchio, ma richiede il rispetto rigoroso dei disciplinari di produzione, delle zone geografiche autorizzate e dei metodi tradizionali. Chiunque utilizzi la denominazione "Cidre Cotentin" al di fuori di questi parametri commette un'infrazione alle norme europee sulla protezione delle indicazioni geografiche.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 della Commissione, del 26 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/939 of 26 June 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Cidre Contentin’/‘Contentin’ (PDO))

Testo normativo

3.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/939 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2018 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cidre Cotentin»/«Cotentin» presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Con lettera del 16 novembre 2016 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, fino al 15 novembre 2026, era stato concesso all'Azienda agricola a responsabilità limitata (Earl) La Vallée des Pommiers, 17, bis hameau Les Mesles, 50340, Bricquebosq e alla Società a responsabilità limitata (Sarl) Cidrerie Le pére Mahieu, 17, bis hameau Les Mesles Bricquebosq stabilite sul loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 14 ottobre 2016 sulla denominazione di origine protetta «Cidre Cotentin»/«Cotentin» pubblicata il 22 ottobre 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno legalmente commercializzato il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» in modo continuo almeno per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, avevano presentato un'opposizione. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cidre Cotentin»/«Cotentin» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8 di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 14 ottobre 2016 sulla denominazione di origine protetta «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP) pubblicata il 22 ottobre 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 39 del 2.2.2018, pag. 33 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2018/939 riguarda la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, distributori e commercialisti devono conoscere le regole sulla registrazione, i periodi transitori, i diritti esclusivi di commercializzazione e le sanzioni per violazione della denominazione protetta, nonché gli obblighi di tracciabilità e conformità ai disciplinari di produzione.

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