Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0938/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/938 della Commissione, del 20 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Choucroute d'Alsace» (IGP)

Pubblicato: 20/06/2018 In vigore dal: 20/06/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/938 riguardo alla "Choucroute d'Alsace"?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/938 della Commissione europea, del 20 giugno 2018, registra la denominazione "Choucroute d'Alsace" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto è riconosciuto come originario della regione dell'Alsazia in Francia e gode di protezione legale a livello europeo. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dalla Francia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" secondo la classificazione dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La protezione IGP garantisce che solo i produttori della regione dell'Alsazia possono utilizzare questa denominazione, tutelando così i consumatori da contraffazioni e i produttori legittimi dalla concorrenza sleale. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/938 della Commissione, del 20 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Choucroute d'Alsace» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/938 of 20 June 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Choucroute d'Alsace’ (PGI))

Testo normativo

3.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/938 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Choucroute d'Alsace» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Choucroute d'Alsace» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Choucroute d'Alsace» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Choucroute d'Alsace» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 51 del 10.2.2018, pag. 29 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2018/938 è il riferimento normativo per la protezione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel settore agroalimentare. Produttori, distributori e commercianti di prodotti alimentari devono consultarlo per comprendere i vincoli sulla commercializzazione di prodotti con denominazioni protette, le procedure di registrazione e i diritti esclusivi conferiti dalla protezione geografica secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012.

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