Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0925/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/925 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Come viene classificata una cintura da sport in tessuto nella nomenclatura combinata secondo il Regolamento UE 2019/925?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/925 della Commissione stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme a livello europeo. In questo caso specifico, la normativa classifica un articolo tubolare in tessuto a maglia (cintura da sport) composto da poliestere ed elastan, munito di catadiottri, tasca con cerniera e aperture, nel codice NC 6307 90 10. La classificazione si basa sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e sulla nota 7 f) della sezione XI, che identifica l'articolo come "manufatto tessile confezionato". La normativa esclude esplicitamente la classificazione alla voce 4202 (contenitori), poiché l'articolo non presenta le caratteristiche di un contenitore specifico: manca di una forma particolare, di finiture interne e non è destinato a contenere oggetti specifici. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate e non conformi al regolamento possono ancora essere invocate dai titolari, garantendo così una transizione ordinata verso la nuova classificazione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/925 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/925 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/925 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo tubolare (cosiddetto «cintura da sport»), in tessuto a maglia, composto per l'88 % di poliestere e per il 12 % di elastan, con una circonferenza di 66 cm. L'articolo è costituito da due pezze di stoffa a maglia delle stesse dimensioni, di forma rettangolare, sovrapposte e cucite insieme su tre lati per formare una cintura da sport elastica reversibile. L'articolo è munito di catadiottri, di una tasca piatta con cerniera e di due piccole aperture, una delle quali ha un nastro con un elastico. Non è dotato di ganci. L'articolo è destinato ad essere indossato attorno alla vita durante, ad esempio, attività sportive. Le tasche/aperture permettono di riporre oggetti di piccole dimensioni, quali chiavi, carte di credito e simili. Cfr. le immagini ( *1 ) 6307 90 10 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 f) della sezione XI e del testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 10 . La cintura da sport presenta le caratteristiche oggettive di un manufatto tessile confezionato ai sensi della voce 6307 e in virtù della nota 7 f) della sezione XI. L'articolo non è destinato a contenere oggetti specifici. Non presenta una forma particolare né finiture interne. Non è simile ai contenitori classificati alla voce 4202 (cfr. anche il primo e il quarto paragrafo e la lettera c) delle esclusioni delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202 ). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 4202 . L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 10 fra gli «altri manufatti tessili confezionati». ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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Il Regolamento UE 2019/925 è il riferimento per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a importatori, esportatori e operatori doganali che devono determinare il codice NC corretto per le merci. La normativa si basa sul Regolamento (CEE) n. 2658/87 e sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, ed è rilevante per chi gestisce dazi doganali, IVA all'importazione e misure tariffarie. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni di classificazione merceologica, informazioni tariffarie vincolanti (BTI) e conformità alle disposizioni del Codice doganale dell'Unione.

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