Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0924/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/924 della Commissione dell'8 giugno 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Spreewälder Gurkensülze» (IGP)

Pubblicato: 08/06/2022 In vigore dal: 08/06/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/924 riguardo alla registrazione di "Spreewälder Gurkensülze" e quali sono le implicazioni per i produttori?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/924 della Commissione europea, pubblicato il 15 giugno 2022, registra il nome "Spreewälder Gurkensülze" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, originario della regione tedesca dello Spreewald, acquisisce una protezione legale a livello comunitario che ne tutela l'autenticità e l'origine geografica. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e l'assenza di opposizioni entro i termini stabiliti.

Il prodotto è classificato nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" secondo l'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ciò significa che "Spreewälder Gurkensülze" è un prodotto a base di carne trasformata, non un semplice cetriolo sott'aceto come il nome potrebbe suggerire. Solo i produttori ubicati nella zona geografica protetta dello Spreewald, in Germania, possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'origine autentica del prodotto.

Per i produttori e i commercianti, questa registrazione comporta sia opportunità che vincoli. Da un lato, l'IGP rappresenta un valore aggiunto commerciale e una protezione contro le contraffazioni e l'uso improprio del nome in tutta l'UE. Dall'altro, i produttori devono rispettare rigorosamente i disciplinari di produzione e le norme geografiche stabilite, sottoponendosi a controlli e verifiche periodiche. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/924 della Commissione dell'8 giugno 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Spreewälder Gurkensülze» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/924 of 8 June 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Spreewälder Gurkensülze’ (PGI))

Testo normativo

15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/924 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Spreewälder Gurkensülze» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome "Spreewälder Gurkensülze" presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome "Spreewälder Gurkensülze" deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Spreewälder Gurkensülze» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 93 del 28.2.2022, pag. 11 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2022/924 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori e distributori devono conoscere le regole sulla classificazione dei prodotti alimentari, i disciplinari di produzione, la tracciabilità e la conformità alle norme UE per evitare violazioni della proprietà intellettuale geografica e sanzioni commerciali.

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