Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0924/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/924 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale della cassetta a fibra ottica con connettori secondo il Regolamento UE 2019/924 e quali sono i criteri applicati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/924 della Commissione europea del 3 giugno 2019 stabilisce la classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata (NC), al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, il regolamento classifica una cassetta cilindrica in plastica (diametro circa 140 mm, altezza 400 mm, peso 2,5 kg) munita di connettori per fibre ottiche nel codice NC 8536 70 00, identificandola come "connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche". La classificazione si basa sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata (regole 1 e 6), sulla nota 7 del capitolo 85 e sulle caratteristiche funzionali dell'articolo, che consiste principalmente nell'allineamento meccanico delle fibre ottiche in sistemi a linea digitale. Il regolamento esclude esplicitamente la classificazione nel codice 8536 90 10 (connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi), poiché l'articolo non possiede connessioni elettriche ma solo ottiche. Le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate in contrasto con questa classificazione rimangono valide per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (20 giugno 2019), secondo l'articolo 34, paragrafo 9, del Codice doganale dell'Unione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/924 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/924 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/924 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo (cosiddetta «cassetta a fibra ottica con connettori») di forma cilindrica avente un diametro di circa 140 mm e un'altezza di 400 mm. Il peso dell'articolo è di circa 2,5 kg. L'articolo è fabbricato principalmente in plastica con alcuni piccoli elementi (staffe e viti) di metallo. La base dell'articolo è munita di quattro punti entrata per cavi. Quando l'articolo è interamente assemblato, la base è fissata all'involucro cilindrico di plastica mediante un elemento di fissaggio amovibile di forma rotonda. All'interno si trova un vassoio portagiunti di plastica, fissato alla base dell'articolo. Il vassoio è munito di scanalature specifiche per allineare le fibre ottiche/i cavi ottici ed è munito di connettori. L'articolo nel suo complesso è destinato a proteggere le fibre ottiche/i cavi ottici e può essere usato in diversi tipi di reti. ( *1 ) Cfr. immagini 8536 70 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 del capitolo 85, nonché dal testo dei codici NC 8536 e 8536 70 00 . La classificazione nel codice NC 8536 90 10 è esclusa in quanto il codice riguarda «connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi», ossia apparecchiature elettriche per realizzare connessioni elettriche. L'articolo in questione è una cassetta con connettori per fibre ottiche, fasci di fibre ottiche o cavi ottici e non possiede connessioni elettriche. L'articolo possiede le caratteristiche di connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche che si limita ad allineare meccanicamente le fibre ottiche punto a punto in un sistema a linea digitale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8536 , parte IV). Considerate le sue caratteristiche, l'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8536 70 00 come «connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche». ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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Il Regolamento UE 2019/924 è lo strumento normativo di riferimento per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a operatori commerciali, importatori ed esportatori che devono determinare i codici NC corretti per le merci. Professionisti del settore doganale e commercialisti consultano questa normativa per questioni relative a tariffe doganali, dazi, informazioni tariffarie vincolanti (BTI) e corretta classificazione merceologica secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

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