Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0922/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/922 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Come deve essere classificato un integratore alimentare in polvere contenente vitamine, minerali e estratti vegetali secondo la nomenclatura combinata UE?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/922 della Commissione stabilisce le regole per la corretta classificazione doganale di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Questo regolamento si applica a produttori, importatori ed esportatori che devono dichiarare le merci alle autorità doganali e determinare i dazi applicabili. Nel caso specifico allegato al regolamento, un integratore alimentare in polvere contenente nutrienti essenziali (vitamine, minerali, aminoacidi ed estratti vegetali) destinato a stimolare la crescita di capelli e unghie deve essere classificato nel codice NC 2106 90 92, cioè come "preparazione alimentare non nominata né compresa altrove". La classificazione esclude deliberatamente la categoria dei medicinali (voce 3003), poiché il prodotto contiene principalmente nutrienti alimentari e non principi attivi farmaceutici. Per le aziende che commercializzano integratori alimentari, questa classificazione è rilevante perché determina l'aliquota doganale applicabile, gli obblighi dichiarativi e il regime fiscale in caso di importazione da paesi terzi. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate possono ancora essere invocate, garantendo una certa continuità operativa.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/922 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/922 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/922 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Prodotto composto da granuli fini di colore beige, contenente particelle bianche, presentato sfuso. Il prodotto contiene: — metionina, — cistina, — pantotenato di calcio, — cloridrato di tiamina, — cloridrato di piridossina, — acido para-amminobenzoico, — estratto di miglio ( Panicum miliaceum ), — estratto di germe di grano, — lievito medicinale, — ferro, — zinco, — rame (in legame complesso), ed eccipienti. In un successivo processo produttivo il prodotto è omogeneizzato per essere incapsulato. Il prodotto è presentato per essere usato come integratore alimentare che arresta la caduta dei capelli e ne stimola la crescita. È altresì presentato come utile nei casi di pelle secca e squamosa, di prurito e di seborrea nonché per rinforzare le unghie. 2106 90 92 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 . Il prodotto consiste in una preparazione in forma sfusa contenente principalmente nutrienti (proteine, vitamine e minerali essenziali) necessari a stimolare la crescita di capelli e unghie sani. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 3003 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 3003 , terzo e sesto comma]. Di conseguenza, il prodotto è una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 2106 , secondo comma, punto 16]. Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.

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La nomenclatura combinata (NC) e il codice doganale dell'Unione sono i riferimenti normativi per la classificazione tariffaria delle merci. Commercialisti e consulenti doganali consultano regolamenti di esecuzione come questo per determinare correttamente il codice NC, applicare i dazi doganali appropriati e gestire le informazioni tariffarie vincolanti (BTI). La distinzione tra preparazioni alimentari e medicinali è cruciale per integratori e nutraceutici, influenzando sia la tassazione doganale che la conformità normativa.

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