Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0921/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/921 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale corretta per un integratore alimentare a base di S-Adenosil-L-Metionina secondo il Regolamento UE 2019/921?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/921 della Commissione del 3 giugno 2019 stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme a livello europeo. In questo caso specifico, il regolamento classifica un integratore alimentare in compresse contenente 400 mg di S-Adenosil-L-Metionina nel codice NC 2106 90 92, identificandolo come "preparazione alimentare non nominata né compresa altrove". La classificazione esclude la voce 3004 (medicinali) perché il contenuto del principio attivo per compressa non è idoneo per la prevenzione o la cura di malattie, ma solo per il supporto della funzione epatica e della salute generale. Il regolamento si applica a operatori doganali, importatori ed esportatori che devono determinare correttamente il codice tariffario delle merci per fini tributari e statistici. Un aspetto rilevante è che le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate in contrasto con questo regolamento potevano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, garantendo una transizione ordinata.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/921 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/921 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/921 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Prodotto sotto forma di compresse contenente 400 mg di S-Adenosil-L-Metionina disolfato p-toluenesulfonato, di cui «S-Adenosil-L-Metionina» («SAMe») costituisce il principio attivo. Il prodotto contiene anche piccole quantità di cellulosa microcristallina, idrossido di magnesio, acido stearico, stearato di magnesio, silice colloidale anidra, ossido di calcio e componenti di rivestimento. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come integratore alimentare che facilita la normale funzione epatica, favorisce il processo di disintossicazione dell'organismo e in generale sostiene una buona salute emotiva. La dose giornaliera raccomandata è una compressa. Il prodotto è presentato sfuso. 2106 90 92 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 5 del capitolo 21, nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 . Il contenuto del principio attivo, «SAMe», per compressa non è adatto per la prevenzione e la cura di malattie o affezioni. La classificazione alla voce 3004 è quindi esclusa. Il prodotto è pertanto una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 , secondo paragrafo, punto 16)]. Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.

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Il Regolamento UE 2019/921 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a integratori alimentari, preparazioni alimentari e merci soggette a dazi doganali. Operatori del commercio estero, dogane e consulenti tariffari lo consultano per determinare i codici NC corretti, distinguere tra medicinali e integratori alimentari, e applicare le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata secondo il Regolamento (CEE) n. 2658/87.

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