Regolamento di esecuzione (UE) 2025/916 della Commissione, del 15 maggio 2025, che applica una detrazione dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente
Cosa prevede il Regolamento UE 2025/916 riguardo alla riduzione dello sforzo di pesca per l'Italia nel 2025?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2025/916 della Commissione europea, del 15 maggio 2025, applica una sanzione amministrativa all'Italia sotto forma di detrazione dello sforzo di pesca disponibile per il 2025. La norma si applica specificamente ai pescherecci a strascico di lunghezza tipo 10 (T-10) utilizzati per la pesca del nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). L'Italia ha superato nel 2024 il limite massimo di sforzo di pesca consentito per questa categoria: aveva a disposizione 188 giorni di pesca, ne ha utilizzati 206 (109,57%), generando un superamento di 18 giorni. In conseguenza di questo sforamento, la Commissione applica una detrazione di 18 giorni di pesca dallo sforzo assegnato all'Italia per il 2025, utilizzando un fattore moltiplicatore di 1,0 come previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/916 della Commissione, del 15 maggio 2025, che applica una detrazione dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/916 of 15 May 2025 operating a deduction from the fishing effort available to Italy in 2025 on account of overfishing in the previous year
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/916
16.5.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/916 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2025
che applica una detrazione dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 106, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1)
Lo sforzo di pesca per il 2024 e il 2025 è stato stabilito, rispettivamente, dai regolamenti (UE) 2024/259
(
2
)
e (UE) 2025/219
(
3
)
del Consiglio.
(2)
A norma dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.
(3)
L’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati nello stesso paragrafo.
(4)
L’Italia ha superato lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci a strascico di lunghezza di tipo 10 (T-10) adibiti alla pesca del nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 (EFF4/MED4_OTB2) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ad essa assegnato per il 2024.
(5)
È pertanto opportuno procedere a una detrazione dallo sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2025 tenuto conto del superamento di tale sforzo nelle zone e nelle attività di pesca interessate.
(6)
Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati dichiarati a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 riguardanti lo sforzo di pesca utilizzato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Lo sforzo di pesca stabilito per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 è ridotto come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (
GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (
GU L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj
).
ALLEGATO
Detrazione dallo sforzo di pesca relativo al 2025 per lo stock oggetto del superamento
Stato membro
Codice del gruppo di sforzo di pesca
Gruppo di stock
Lunghezza dei pescherecci
Tipo di pescherecci
Sforzo di pesca inizialmente assegnato per il 2024 (in giorni di pesca)
Adeguamento dello sforzo di pesca per il 2024
(
1
)
(in giorni di pesca)
Sforzo di pesca totale utilizzato nel 2024
(in giorni di pesca)
Sforzo di pesca reale nel 2024 (in %)
Superamento rispetto allo sforzo di pesca adeguato nel 2024
(in giorni di pesca)
Fattore moltiplicatore
(
2
)
Detrazione da applicare sullo sforzo di pesca assegnato per il 2025
(in giorni di pesca)
ITA
EFF4/MED4_OTB2
Nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM
T-10
Pescherecci a strascico
188
188
206
109,57 %
18
1,0
18
(
1
)
Sforzo di cui dispone uno Stato membro a norma del regolamento sulle possibilità di pesca pertinente, tenuto conto dell'eventuale trasferimento di giorni di pesca, degli scambi di possibilità di pesca conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj
), e della detrazione dalle possibilità di pesca conformemente all'articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/916/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/916 disciplina le detrazioni dello sforzo di pesca secondo l'articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009, applicando sanzioni amministrative per overfishing e superamento dei limiti di pesca assegnati. Operatori del settore ittico, armatori di pescherecci e autorità competenti in materia di controllo della pesca consultano questa norma per comprendere i meccanismi di riduzione delle possibilità di pesca, i fattori moltiplicatori e le modalità di calcolo delle detrazioni basate sui dati di sforzo di pesca utilizzato.
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