Regolamento di esecuzione (UE) 2024/904 della Commissione, del 25 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco
Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2024/904 ai contingenti tariffari per i prodotti di iuta e cocco?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/904 della Commissione, del 25 marzo 2024, prolunga i contingenti tariffari autonomi dell'Unione Europea a dazio zero per i prodotti manufatti di iuta e di cocco. Questi contingenti, originariamente introdotti nel 2000 attraverso il Regolamento (CE) n. 32/2000, erano scaduti il 31 dicembre 2023 e necessitavano di una proroga per garantire continuità commerciale. La modifica riguarda tre numeri d'ordine specifici (09.0107, 09.0109 e 09.0111) nella tabella dell'allegato III, estendendo il periodo contingentale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027. Questa proroga è stata resa necessaria dal prolungamento del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE, stabilito dal Regolamento (UE) 2023/2663, che mantiene i vantaggi tariffari per i paesi beneficiari. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2024, garantendo così la certezza del diritto e la continuità nell'utilizzo dei contingenti tariffari durante il periodo di transizione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/904 della Commissione, del 25 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/904 of 25 March 2024 amending Council Regulation (EC) No 32/2000 as regards the extension of the Union’s tariff quotas for jute and coconut-fibre products
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/904
26.3.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/904 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2024
che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1)
Dall'introduzione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione a dazio zero per quantitativi specifici di prodotti manufatti di iuta e di cocco mediante il regolamento (CE) n. 32/2000, a seguito dell'entrata in vigore del sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel 1995, i contingenti tariffari sono stati ripetutamente prorogati. L'ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 2023.
(2)
Poiché il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
è prorogato oltre il 31 dicembre 2023 in virtù del regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, è opportuno prorogare di conseguenza il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.
(4)
Per motivi di certezza del diritto e al fine di garantire la continuità nell'utilizzo dei contingenti tariffari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e si applichi a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La quinta colonna («Periodo contingentale») della tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificata:
1)
il testo relativo al numero d'ordine 09.0107 è sostituito dal seguente:
«dal 1
o
gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027
»;
2)
il testo relativo al numero d'ordine 09.0109 è sostituito dal seguente:
«dal 1
o
gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027
»;
3)
il testo relativo al numero d'ordine 09.0111 è sostituito dal seguente:
«dal 1
o
gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027
».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/32/oj.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (
GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (
GU L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/904/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/904 è il riferimento normativo per contingenti tariffari, dazi doganali e preferenze tariffarie generalizzate (SPG) su prodotti di iuta e cocco. Importatori, esportatori e operatori doganali lo consultano per comprendere le modalità di gestione dei contingenti tariffari autonomi dell'UE, le scadenze di applicazione e i benefici tariffari preferenziali. È strettamente correlato al Regolamento (CE) n. 32/2000 e al sistema SPG disciplinato dal Regolamento (UE) n. 978/2012.
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