Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 della Commissione del 18 giugno 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Perché il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è stato abrogato e quali erano le merci interessate dalla classificazione doganale?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 abroga il precedente Regolamento (UE) 2016/1140 a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-182/19 del 26 marzo 2020) che ha dichiarato nullo il regolamento precedente. Il regolamento abrogato aveva classificato due prodotti specifici nella nomenclatura combinata: un cerotto autoriscaldante e una cintura autoriscaldante, entrambi destinati ad alleviare il dolore, assegnandoli al codice NC 3824 90 96 (altri prodotti chimici e preparazioni). La Commissione europea ha deciso di eliminare formalmente questo atto nullo dall'ordinamento giuridico dell'Unione per garantire certezza del diritto e chiarezza giuridica. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (26 giugno 2020) con effetto immediato e urgente, poiché il regolamento precedente non poteva più essere applicato a seguito della sentenza della Corte.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 della Commissione del 18 giugno 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/868 of 18 June 2020 repealing Implementing Regulation (EU) 2016/1140 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
25.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 201/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/868 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2020
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140
(
2
)
la Commissione ha classificato nella nomenclatura combinata stabilita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
3
)
due prodotti, uno in forma di un cerotto autoriscaldante e l’altro in forma di cintura autoriscaldante intesi ad alleviare il dolore, nel codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici e preparazioni.
(2)
Nella sua sentenza nella causa C-182/19
(
4
)
, la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è nullo.
(3)
Per motivi di certezza del diritto, gli atti dichiarate nulli dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminati formalmente dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
(4)
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.
(6)
Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 non può essere applicato in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, al fine di garantire la certezza del diritto e della chiarezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Philip KERMODE
Direttore generale f.f.
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (
GU L 189 del 14.7.2016, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
(
4
)
Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare Ltd, C-182/19, ECLI:EU:C:2020:243.
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Il Regolamento (UE) 2020/868 riguarda la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, un aspetto cruciale per operatori commerciali e doganali che devono determinare i codici NC corretti per l'importazione e l'esportazione di merci. Commercialisti e consulenti doganali consultano questi regolamenti di esecuzione per questioni di tariffazione doganale, dazi all'importazione e corretta dichiarazione delle merci in base alla nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione europea.
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