Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0868/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 della Commissione del 18 giugno 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 18/06/2020 In vigore dal: 18/06/2020 Documento ufficiale

Perché il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è stato abrogato e quali erano le merci interessate dalla classificazione doganale?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 abroga il precedente Regolamento (UE) 2016/1140 a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-182/19 del 26 marzo 2020) che ha dichiarato nullo il regolamento precedente. Il regolamento abrogato aveva classificato due prodotti specifici nella nomenclatura combinata: un cerotto autoriscaldante e una cintura autoriscaldante, entrambi destinati ad alleviare il dolore, assegnandoli al codice NC 3824 90 96 (altri prodotti chimici e preparazioni). La Commissione europea ha deciso di eliminare formalmente questo atto nullo dall'ordinamento giuridico dell'Unione per garantire certezza del diritto e chiarezza giuridica. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (26 giugno 2020) con effetto immediato e urgente, poiché il regolamento precedente non poteva più essere applicato a seguito della sentenza della Corte.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/868 della Commissione del 18 giugno 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/868 of 18 June 2020 repealing Implementing Regulation (EU) 2016/1140 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

25.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/868 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 ( 2 ) la Commissione ha classificato nella nomenclatura combinata stabilita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 3 ) due prodotti, uno in forma di un cerotto autoriscaldante e l’altro in forma di cintura autoriscaldante intesi ad alleviare il dolore, nel codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici e preparazioni. (2) Nella sua sentenza nella causa C-182/19 ( 4 ) , la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è nullo. (3) Per motivi di certezza del diritto, gli atti dichiarate nulli dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminati formalmente dall’ordinamento giuridico dell’Unione. (4) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. (6) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 non può essere applicato in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, al fine di garantire la certezza del diritto e della chiarezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020 Per la Commissione a nome della presidente Philip KERMODE Direttore generale f.f. Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 189 del 14.7.2016, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ( 4 ) Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare Ltd, C-182/19, ECLI:EU:C:2020:243.

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Il Regolamento (UE) 2020/868 riguarda la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, un aspetto cruciale per operatori commerciali e doganali che devono determinare i codici NC corretti per l'importazione e l'esportazione di merci. Commercialisti e consulenti doganali consultano questi regolamenti di esecuzione per questioni di tariffazione doganale, dazi all'importazione e corretta dichiarazione delle merci in base alla nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione europea.

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