Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0842/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/842 della Commissione, del 6 maggio 2025, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 06/05/2025 In vigore dal: 06/05/2025 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Regolamento UE 2025/842 e quali errori corregge nel sistema di monitoraggio delle emissioni di gas serra?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/842 è un atto correttivo della Commissione europea del 6 maggio 2025 che rettifica errori linguistici introdotti dal Regolamento UE 2024/2493 nel sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli errori riguardano specificamente le versioni in lingua francese e svedese del Regolamento di esecuzione UE 2018/2066, che disciplina come gli operatori economici devono monitorare e comunicare le loro emissioni nel contesto del sistema europeo di scambio di quote di emissioni (ETS). La versione francese contiene un errore nella definizione di "ultimo piano di volo" nell'allegato III bis, mentre la versione svedese presenta errori relativi alla frequenza minima delle analisi degli effluenti gassosi e alle unità di misura da utilizzare nelle comunicazioni. Questi errori non sono meramente formali, ma incidono sulla sostanza delle disposizioni e possono influenzare i diritti e i doveri degli operatori economici soggetti al regime ETS.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/842 della Commissione, del 6 maggio 2025, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/842 of 6 May 2025 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2018/2066 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/842 7.5.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/842 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2025 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 30 septies , paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) La versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ( 2 ) contiene un errore nell’allegato III bis , sezione 1, punto 8, per quanto riguarda la definizione di «ultimo piano di volo». L’errore, introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione ( 3 ) , incide sulla sostanza della disposizione. (2) La versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 contiene un errore nell’allegato VII, tabella, voce «Effluenti gassosi ai fini dell’articolo 43, paragrafo 4», seconda colonna, per quanto riguarda la frequenza minima delle analisi, nonché un errore nell’allegato X, sezione 1, punto 8, lettera a), per quanto riguarda le unità di misura da utilizzare nelle informazioni da comunicare. Anche questi errori sono stati introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493. Essi modificano la sostanza delle disposizioni, potendo incidere su diritti e doveri degli operatori economici. (3) Le versioni in lingua francese e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, formulato prima dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (non riguarda la versione italiana) Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ( GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2024/2493, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2493/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/842/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/842 si applica al sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) e al monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo la Direttiva 2003/87/CE. Gli operatori economici che partecipano all'ETS devono comprendere le corrette definizioni di "ultimo piano di volo", le frequenze di analisi degli effluenti gassosi e le unità di misura per la comunicazione delle emissioni, poiché questi elementi determinano gli obblighi di reporting e compliance ambientale.

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