Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0838/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/838 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 31/05/2018 In vigore dal: 31/05/2018 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale corretta per un rivestimento monouso per vasino per bambini composto da sacca di plastica e compressa assorbente multistrato?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2018/838 stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di specifiche merci, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri. Nel caso specifico del rivestimento per vasino, il regolamento classifica il prodotto nel codice NC 3924 90 00 (altri oggetti per uso domestico e igiene di materie plastiche), anziché nelle voci alternative 4818 (articoli di carta) o 9619 (articoli sanitari sagomati). La classificazione corretta si basa sul principio che il carattere essenziale del prodotto è determinato dal polimero di poliacrilato superassorbente, che trasforma i granuli in gel a contatto con l'urina, mentre la carta svolge una mera funzione di supporto. Questa determinazione è rilevante per commercianti e aziende che importano o esportano tali prodotti, poiché influisce direttamente sull'aliquota doganale applicabile e sulla corretta dichiarazione doganale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/838 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/838 of 31 May 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/838 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo che consiste in un rivestimento monouso, destinato a essere utilizzato con un vasino per bambini, formato da una sacca di plastica sul cui fondo è fissata una compressa assorbente multistrato composta da carta e da un polimero di poliacrilato superassorbente in granuli. Tali granuli di poliacrilato superassorbente sono trasformati in gel a contatto con l'urina. 3924 90 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00 . La classificazione alla voce 4818 è esclusa in quanto il carattere essenziale del prodotto non è conferito dai componenti cartacei bensì dal polimero di poliacrilato superassorbente. La classificazione alla voce 9619 è esclusa in quanto il prodotto non è sagomato per adattarsi al corpo umano (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 9619 ). Il prodotto è una combinazione di plastica e altri materiali. Un prodotto nel quale siano combinati materie plastiche e altri materiali è classificato nel capitolo 39, a condizione di conservare il carattere essenziale di articolo di plastica (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative al capitolo 39, considerazioni generali). Il carattere essenziale del prodotto è conferito dal polimero superassorbente; si considera che la carta svolga una mera funzione di supporto o di imballaggio. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3924 90 00 come altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0838/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2018/838 è lo strumento normativo per la classificazione nella nomenclatura combinata e il codice doganale dell'Unione, essenziale per chi opera nel commercio internazionale e deve determinare le corrette aliquote tariffarie. Importatori, esportatori e consulenti doganali lo consultano per questioni di classificazione merceologica, regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e informazioni tariffarie vincolanti, con particolare attenzione al carattere essenziale del prodotto e alle esclusioni da altre voci tariffarie.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 april… Provvedimento AdE 89757 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →