Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0837/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/837 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 31/05/2018 In vigore dal: 31/05/2018 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale corretta per un integratore alimentare liquido a base di vitamine e glicerina secondo il Regolamento UE 2018/837?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/837 della Commissione europea del 31 maggio 2018 fornisce indicazioni vincolanti sulla classificazione di specifiche merci nella nomenclatura combinata (NC), il sistema tariffario comune dell'Unione europea. Nel caso specifico illustrato in allegato, un prodotto liquido non alcolico contenente acqua, zucchero, glicerina, vitamine e altri ingredienti, destinato a essere diluito prima del consumo e utilizzato come integratore alimentare, deve essere classificato nel codice NC 2106 90 98 (altre preparazioni alimentari). Questa classificazione esclude altre possibili categorie: non rientra nel capitolo 30 come medicamento perché non indicano malattie o disturbi specifici; non è una bevanda del capitolo 22 perché non può essere consumata direttamente; non è un semplice sciroppo di zucchero per la sua composizione complessa. La classificazione corretta si basa sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e sulle caratteristiche oggettive del prodotto, in particolare la sua composizione, la forma di presentazione e l'uso specifico dichiarato sull'etichettatura. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate possono ancora essere invocate dai titolari, garantendo una transizione ordinata verso la nuova classificazione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/837 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/837 of 31 May 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/837 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Un prodotto composto dai seguenti ingredienti (percentuale in peso): 2106 90 98 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . La classificazione nel capitolo 30 come medicamento è esclusa in quanto non sono indicati le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato. Il prodotto non soddisfa pertanto i requisiti della nota complementare 1 del capitolo 30, paragrafo 1, lettera a). La classificazione come bevanda nel capitolo 22 è esclusa in quanto il prodotto non può essere bevuto direttamente (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative al capitolo 22, considerazioni generali, secondo paragrafo, seconda frase). Il prodotto contiene un dolcificante, diverse vitamine e un'elevata quantità di glicerina. Ha pertanto una composizione più complessa rispetto a quella di un semplice sciroppo di zucchero di cui alle sottovoci da 2106 90 30 a 2106 90 59 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 , punto 12)]. Il suo uso specifico come integratore alimentare destinato alla vendita al dettaglio è indicato anche sull'imballaggio e sull'etichettatura. Risulta chiaramente dalle caratteristiche oggettive e dalle proprietà del prodotto, in particolare dalla sua composizione, nonché dalla forma della presentazione, che esso è destinato a un uso specifico a sostegno del sistema immunitario piuttosto che a un uso più generale, come è il caso degli sciroppi di zucchero. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 98 come altra preparazione alimentare. — acqua 41,6 — zucchero 18,1 — glicerina 15,1 — acido citrico 13,9 — maltodestrina 4,1 — acido ascorbico 3,0 — glicosidi steviolici 1,8 — aromi naturali 1,1 — piccole quantità di vitamine B 6 , B 12 e acido folico (B 9 ). Il prodotto è un liquido non alcolico, aromatizzato e colorato che viene utilizzato come integratore alimentare dopo essere stato diluito. Non può essere bevuto direttamente. Il prodotto è destinato a essere utilizzato per sostenere il sistema immunitario e fornire energia al corpo umano. La dose giornaliera del prodotto, da diluire prima del consumo, è di due millilitri. Tale dose giornaliera comprende 40 mg di vitamina C, 1 mg di vitamina B 6 , 200 μg di acido folico e 2 μg di vitamina B 12 . Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio in una bottiglia di plastica da 60 ml munita di contagocce.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0837/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2018/837 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata (NC), applicabile a operatori commerciali, importatori ed esportatori che devono determinare il codice tariffario corretto per le merci. Professionisti del settore doganale e commercialisti consultano questa normativa per questioni relative a dazi doganali, IVA all'importazione, informazioni tariffarie vincolanti (BTI) e corretta applicazione delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 april… Provvedimento AdE 89757 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →