Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0808/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/808 della Commissione del 23 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 23/05/2022 In vigore dal: 23/05/2022 Documento ufficiale

Qual è la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bispyribac e perché è stata modificata?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/808 modifica la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bispyribac, anticipandola al 31 luglio 2022. La sostanza era stata precedentemente approvata con scadenza al 31 luglio 2023, in seguito a una proroga concessa nel 2018. Tuttavia, il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo dell'approvazione il 22 ottobre 2020, rendendo ingiustificata la proroga precedente. La Commissione europea ha quindi deciso di fissare una nuova scadenza alla "prima data possibile", garantendo comunque agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bispyribac. Questo regolamento si applica a livello europeo e riguarda direttamente i produttori di fitofarmaci, gli agricoltori e le autorità nazionali competenti in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/808 della Commissione del 23 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/808 of 23 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval period of the active substance bispyribac (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 145/37 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/808 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ) , in particolare l’articolo 17, primo comma, considerando quanto segue: (1) L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 2 ) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. (2) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bispyribac è stata presentata il 30 luglio 2018 conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ( 3 ) . (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione ( 4 ) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2023. (4) Il 22 ottobre 2020 il richiedente ha tuttavia confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell’approvazione. (5) Poiché la domanda di rinnovo è stata ritirata, la proroga del periodo di approvazione di tale sostanza attiva, prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916, non è più giustificata. È pertanto opportuno stabilire una nuova data di scadenza alla prima data possibile, concedendo nel contempo agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. (6) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate ( GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac ( GU L 311 del 7.12.2018, pag. 24 ). ALLEGATO Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, alla riga 1 (Bispyribac), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data « 31 luglio 2022 ».

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Il Regolamento UE 2022/808 modifica il periodo di approvazione delle sostanze attive secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2009 sulla immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Consulenti del settore agrochimico, autorità competenti e distributori di fitofarmaci devono considerare la scadenza dell'approvazione, la revoca delle autorizzazioni nazionali e la conformità normativa ai regolamenti di esecuzione UE per le sostanze attive.

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