Regolamento di esecuzione (UE) 2025/801 della Commissione, del 14 aprile 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aguacate de Canarias (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/801 riguardo all'indicazione geografica "Aguacate de Canarias"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/801 della Commissione europea, del 14 aprile 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica protetta (IGP) "Aguacate de Canarias" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Questa registrazione si applica ai produttori di avocado delle Isole Canarie (Spagna) e rappresenta il riconoscimento formale della qualità e dell'origine geografica del prodotto a livello comunitario. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1143 e, non essendo stata presentata alcuna opposizione durante la fase di consultazione pubblica, la Commissione ha proceduto all'iscrizione. In pratica, questo significa che i produttori canari di avocado potranno utilizzare ufficialmente l'indicazione "Aguacate de Canarias" sui loro prodotti, beneficiando della protezione legale contro l'uso improprio e della valorizzazione commerciale legata all'origine geografica certificata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/801 della Commissione, del 14 aprile 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aguacate de Canarias (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/801 of 14 April 2025 on the registration of the geographical indication Aguacate de Canarias (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/801
22.4.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/801 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Aguacate de Canarias» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Aguacate de Canarias», presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Aguacate de Canarias» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Aguacate de Canarias» (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/7550, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7550/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/801/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/801 disciplina le indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore agroalimentare, operando secondo il quadro normativo del Regolamento (UE) 2024/1143 su vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agroalimentare devono conoscere le regole sulla registrazione delle IG, la protezione della denominazione geografica, i diritti di utilizzo esclusivo e le implicazioni fiscali e commerciali per i produttori registrati nel registro dell'Unione.
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