Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0795/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 della Commissione del 17 maggio 2021 che revoca l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 17/05/2021 In vigore dal: 17/05/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2021/795 riguardo all'alpha-cypermethrin e quali sono le scadenze per gli Stati membri?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 della Commissione, entrato in vigore il 7 giugno 2021, revoca l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin, un insetticida piretroide utilizzato nei prodotti fitosanitari. La revoca è stata disposta perché il richiedente non ha presentato i dati di conferma richiesti entro i termini stabiliti dal precedente regolamento di rinnovo (UE) 2019/1690, in particolare riguardanti il profilo tossicologico di determinati metaboliti. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, interessando produttori di fitofarmaci, distributori e utilizzatori di prodotti contenenti questa sostanza. In pratica, gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin entro il 7 dicembre 2021, con possibilità di concedere un periodo di tolleranza che non può comunque superare il 7 dicembre 2022. Questo significa che le aziende agricole e i distributori hanno tempo limitato per esaurire le scorte e passare a prodotti alternativi.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 della Commissione del 17 maggio 2021 che revoca l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/795 of 17 May 2021 withdrawing the approval of the active substance alpha-cypermethrin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

18.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 174/2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/795 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2021 che revoca l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ) , in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2004/58/CE della Commissione ( 2 ) ha iscritto la sostanza attiva alpha-cypermethrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 3 ) . Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 della Commissione ( 4 ) ha rinnovato l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione. Pertanto tale sostanza attiva è stata elencata nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 5 ) . (3) A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 il richiedente era tenuto a presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti il profilo tossicologico di determinati metaboliti entro il 30 ottobre 2020. Inoltre, erano state richieste informazioni di conferma per altri tre punti da trasmettere entro altri termini stabiliti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690. (4) Nell'ottobre 2020 il richiedente ha informato la Commissione, lo Stato membro relatore e l'Autorità che non avrebbe presentato nessun dato di conferma in merito ai quattro punti per i quali erano state richieste informazioni di conferma. (5) È pertanto opportuno revocare l'approvazione di questa sostanza attiva. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (7) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin. (8) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin tale periodo dovrebbe terminare entro il 7 dicembre 2022. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Revoca dell'approvazione L'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin è revocata. Articolo 2 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 Nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 12 relativa all'alpha-cypermethrin. Articolo 3 Misure transitorie Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alpha-cypermethrin entro il 7 dicembre 2021. Articolo 4 Periodo di tolleranza L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 7 dicembre 2022. Articolo 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva 2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham ( GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26 ). ( 3 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( GU L 259 del 10.10.2019, pag. 2 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ( GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1 ).

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Il Regolamento UE 2021/795 riguarda la revoca dell'approvazione di sostanze attive fitosanitarie, disciplinando il ritiro dal mercato di prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) 1107/2009. Aziende agricole, distributori di fitofarmaci e autorità competenti devono rispettare i termini di revoca delle autorizzazioni e i periodi di tolleranza, con implicazioni su conformità normativa, gestione delle scorte e transizione verso alternative autorizzate.

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